Wednesday 07 March 2012 09:21:46

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

La costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale intimata sana il vizio di nullità della notificazione del ricorso effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione siede il giudice adito

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “è inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso atto adottato da Amministrazione statale, che sia stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione siede il giudice adìto, come prescritto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958 n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979 n. 103, trattandosi di errore procedurale concernente non l'identificazione dell'organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, ma l'individuazione dell'Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica.” (Consiglio Stato , sez. IV, 19 dicembre 2008 , n. 6407). Nel caso di specie il vizio di nullità non è dipeso dall'ufficiale incaricato della notificazione e, non essendo stato sanato dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado (Cons. Stato, IV, 26 gennaio 2007, n. 319; Cons. Stato, VI, 30 dicembre 2005 , n. 7587). La ratio della pronuncia è chiara, e prende atto dell’impedimento alla piena esplicazione dell’attività defensionale che si verifica allorchè la difesa erariale (patrono necessario delle Amministrazioni statali) venga evocata non correttamente sotto il profilo della propria articolazione territoriale competente. Sembra anche opportuno ricordare che l'art. 64, comma 24 l. 18 giugno 2009, n. 69 aveva reso applicabile anche ai giudizi davanti ai giudici contabili e amministrativi il primo comma dell'art. 291 Cod. proc. civ., con conseguente sanabilità ex tunc dell'atto introduttivo del giudizio, viziato da nullità della notifica, attraverso la fissazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica stessa (cfr. anche al riguardo, per il principio, Cass. SS.UU. 7 marzo 1990, n. 1812, 28 agosto 1990, n. 8859 e 21 giugno 1990, n. 6241; Cass., lav. 7 febbraio 1983, n. 1029). Con decorrenza 16 settembre 2010, tuttavia, l'art. 4, comma 1, punto n. 42 dell'allegato n. 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha espunto i giudizi davanti al giudice amministrativo dalla norma sopra indicata. Ne discende quindi che la certa nullità della notificazione, la non imputabilità del vizio ad eventi esterni e la mancata costituzione nel giudizio di primo grado della difesa erariale rendono inattaccabile la declaratoria di inammissibilità del mezzo di primo grado. L’unica forma di “sanatoria” (esclusa, all’evidenza, la sussistenza di qualsivoglia forma di errore scusabile e di possibile rimessione in termini) riposa, in simili ipotesi, nella costituzione della intimata amministrazione. Il principio suddetto (per cui in ipotesi di nullità della notifica la declaratoria del vizio è impedita unicamente dalla costituzione della parte intimata) è stato ribadito dall’art. 44 del codice del processo amministrativo.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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