Tuesday 16 July 2013 07:50:19

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Nessuna illegittimità se la Pubblica Amministrazione non notifica il decreto d'occupazione d'urgenza

Consiglio di Stato

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito nella sentenza da ultimo depositata che la mancata notificazione del decreto d’occupazione d’urgenza non comporta la sua illegittimità, essendo la notifica solo una forma qualificata di comunicazione del provvedimento con la conseguenza che la mancata notificazione del decreto medesimo è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione dell’atto (cfr. sul punto, ad es., la decisione n. 4813 dd. 25 agosto 2003 resa da questa stessa Sezione): e ciò in quanto – nella constatata assenza di una disposizione normativa che esplicitamente preveda nella specie la notificazione dell’atto a pena di invalidità dello stesso - la notificazione è una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, ma non ne rappresenta un elemento costitutivo. Aggiunge inoltre il Collegio che del resto, l’effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto di esproprio , indipendentemente dalla sua successiva notificazione: e ciò - per l’appunto - in dipendenza della circostanza che il decreto medesimo non ha affatto natura recettizia, e la sua successiva comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia dell’ablazione, avendo solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima (così Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2012 n. 2481). Quest’ultima notazione e' stata effettuata anche al fine di rilevare l’assoluta inconferenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dall'appellante (in particolare, Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2001 n. 14767; 11 novembre 1998 n. 11361 e 1 giugno 1995 n. 6141) che per contro affermano l’inapplicabilità della sanatoria di cui agli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. per raggiunto scopo assegnato ex lege all’atto in caso di difetto di notificazione del provvedimento di esproprio: ma tale conclusione della Corte medesima è stata raggiunta con riguardo - per l’appunto - alla sola opposizione alla stima da parte dell’espropriato, ossia al contenzioso che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e - segnatamente - nella competenza funzionale della Corte d’Appello: il termine per tale opposizione, quindi, non comincia a decorrere, con la conseguenza che l’opposizione stessa può essere formulata in qualsiasi momento dal soggetto che sia sostanzialmente o processualmente legittimato a proporla (così, puntualmente, la predetta sentenza di Cass. Civ., Sez. I, n. 6141 del 1995). Sul punto, quindi conclude il Consiglio di Stato non esiste dissenso tra giurisprudenza del giudice ordinario e giurisprudenza del giudice amministrativo.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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