Wednesday 04 September 2013 14:35:32
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti
Cappelle, edicole funerarie e tumuli privi di titolo edilizio nel cimitero del Comune di Taranto realizzate nell'ambito del progetto per l'ampliamento del Cimitero di Talsano. Il Comune ordinava la relativa demolizione perché tali opere edilizie realizzate dall’impresa esorbitavano dai contenuti della convenzione con il Comune e non avevano i caratteri delle opere pubbliche comunali, esigendo un ordinario procedimento edilizio e il rilascio del prescritto titolo abilitativo. Il Tar, nel giudizio di primo grado, respingeva il ricorso proposto dall'impresa ed il Consiglio di Stato con la sentenza in esame conferma la legittimità dell'operato comunale rilevando che solo le opere oggetto della concessione e della convenzione possono considerarsi destinate al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività, indistintamente considerata, e risultavano perciò connotate non soltanto da un rilievo di ordine generale, proprio di ogni opera cimiteriale, ma da un’oggettiva natura di opera pubblica, cioè destinata al soddisfacimento d’interessi pubblici (cfr. C.g.a.R.S., sez. giurisd., 10 giugno 2009, n. 534), D’altronde, la convenzione e l’atto aggiuntivo ne avevano affidato la realizzazione in via diretta ed immediata al soggetto promotore. "Cappelle, edicole e tumuli, invece, autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultavano privi di siffatta connotazione, in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici ed individuati interessi particolari (quelli degli assegnatari, cui la loro realizzazione era affidata), pur avendo, dal punto di vista generale, un significativo rilievo sociale." Non si trattava, dunque, di manufatti configurabili come opere pubbliche e come tali esonerati dalla necessità di uno specifico titolo edilizio, in applicazione del ricordato art. 7, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001. Nella sentenza, inoltre, il Collegio si premura di ribadire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di concessioni di costruzione e gestione (cfr. Cons. Stato, V, 10 novembre 2005, n. 6287: “……, la tecnica di finanziamento comunemente indicata con l’espressione project financing, pur proiettando all’esterno della finanza pubblica, in tutto o in parte, l’onere derivante dalla realizzazione del programma pubblico, in quanto preordinato all’affidamento in questione, nelle forme della concessione, è inclusa in tale previsione. L’istituto è, del resto, circondato, con ogni evidenza, dalla legislazione nazionale, in conformità del resto alle direttive comunitarie, di particolari cautele, risolvendosi in uno strumento indubbiamente utile per la p.a., perché da un lato consente di perseguire il fine pubblico senza doverne sopportare l’onere finanziario e dall’altro costituisce, per l’operatore economico che assuma la veste di promotore, un’indubbia fonte di lucro, essendo essenziale, alla praticabilità dell’istituto, che l’attività economica finanziata sia di per sé idonea ad assicurare utili in grado di consentire la copertura dei costi e, nel contempo, la gestione proficua dell'attività stessa, secondo regole proprie dell’imprenditoria privata.”).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso r.g.a.n. ****/2013, proposto da
Erregiesse s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caroli Casavola, Bice Annalisa Pasqualone e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via E. Gianturco, 1;
contro
Comune di Taranto, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Capece Minutolo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via dei Pontefici, 3;
sul ricorso r.g.a.n. 3671/2013, proposto da
Erregiesse s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caroli Casavola, Bice Annalisa Pasqualone e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via E. Gianturco, 1;
contro
Comune di Taranto, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Capece Minutolo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via dei Pontefici, 3;
sul ricorso r.g.a.n. 3672/2013, proposto da
Erregiesse s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caroli Casavola, Bice Annalisa Pasqualone e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via E. Gianturco, 1;
contro
Comune di Taranto, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Capece Minutolo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via dei Pontefici, 3;
per la riforma
quanto al ricorso n. 3670/2013:
della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sezione III, n. 577/2013, resa tra le parti e concernente la demolizione di opere cimiteriali abusive;
quanto al ricorso n. 3671/2013:
della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sezione III, n. 575/2013, resa tra le parti e concernente la demolizione di opere cimiteriali abusive;
quanto al ricorso n. 3672/2013:
della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sezione III, n. 576/2013, resa tra le parti e concernente la demolizione di opere cimiteriali abusive.
Visti i tre ricorsi ed i relativi allegati, con tutti gli atti ed i documenti di causa.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto.
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Maria Cristina Lenoci, Bice Annalisa Pasqualone e Valentino Capece Minutolo.
Sentite le stesse parti, concordi sul punto, ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm., quanto alla possibilità di pronunciare una sentenza in forma semplificata.
Preso atto, al riguardo, dell’integrità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria.
I) Nel primo ricorso introduttivo l’impresa Erregiesse esponeva che:
1.- con determinazione dirigenziale n. 12 del 5 settembre 2003, il Comune di Taranto aveva affidato in concessione alla Bozzetto Fondazioni s.r.l., soggetto promotore ex art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la progettazione di costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di Talsano di Taranto.
In data 26 gennaio 2004 la società e il Comune avevano stipulato la relativa convenzione.
Alla Bozzetto Fondazioni s.r.l. era subentrata poi nel rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 37-quinquesdella legge n. 109 del 1994, la società di progetto Erregiesse s.r.l..
Con deliberazione n. 61 del 21 aprile 2004 il Consiglio comunale aveva adottato una variante al p.r.g. necessaria ai fini della destinazione urbanistica cimiteriale dell’area interessata dall’ampliamento, nella disponibilità del soggetto promotore.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 542 del 25 agosto 2004 fu approvato il progetto definitivo dell’intervento.
Con deliberazione n. 37 del 16 febbraio 2005 il Consiglio comunale approvò la variante di piano regolatore generale.
Con d.d. n. 53 del 15 marzo 2005, all’esito del procedimento di validazione del progetto ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, fu approvato il progetto esecutivo.
Con atto rep. n. 46249 del 10 ottobre 2007, la Erregiesse s.r.l. cedette l’area interessata dal progetto al Comune di Taranto, che le riconobbe il diritto di gestire il complesso cimiteriale durante il periodo della concessione.
In data 19 febbraio 2010 le parti stipularono un atto aggiuntivo al contratto avente n. 7941 del 26 gennaio 2004: revisione della concessione.
In data 20 ottobre 2011 il r.u.p., a seguito di sopralluogo, estese la nota protocollo n. 1145/2011, che dava atto della realizzazione, da parte di Erregiesse, di una serie di edicole funerarie, cappelle e tumuli privi di titolo edilizio. Di tali opere si disponeva la demolizione con alcune ordinanze dirigenziali: di queste, la n. 6 del 31 gennaio 2012 - relativa ai tumuli - fu impugnata con un primo ricorso, insieme alla citata nota n. 1145/2011.
2.- Vi si deducevano:
A) violazione dell’art. 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 ed all’art. 97 della Costituzione; ancora eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto istruttorio, travisamento, perplessità, aggravamento procedimentale, sviamento ed ingiustizia manifesta;
B) violazione dell’art. 30 del Regolamento di polizia mortuaria e difetto assoluto di motivazione, nonché violazione dell’art. 41 della Costituzione; eccesso di potere per erronei presupposti di fatto e diritto, difetto istruttorio e travisamento, perplessità, aggravamento procedimentale, sviamento, ingiustizia manifesta, abnormità e contraddittorietà;
C) omesso preavviso procedimentale e violazione dei princìpi in materia di partecipazione al procedimento, erronei presupposti di fatto e diritto; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei criteri di buona amministrazione.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che al primo giudice apparivainfondato, per cui veniva respinto, perché le opere edilizie realizzate dall’impresa esorbitavano dai contenuti della convenzione con il Comune e non avevano i caratteri delle opere pubbliche comunali, esigendo un ordinario procedimento edilizio e il rilascio del prescritto titolo abilitativo.
Perciò correttamente l’amministrazione comunale ne aveva ritenuto il carattere abusivo e ordinato la demolizione.
3.- Esaminando i contenuti della convenzione, il Tribunale amministrativo rilevava come la stessa prevedesse da un lato la diretta realizzazione da parte della concessionaria di una serie di opere cimiteriali (loculi, cellette per ossari, campi di inumazione, aree per servizi ed uffici, parcheggi e così via), e, dall’altro, la cessione in concessione ai soggetti privati di una parte del suolo per la realizzazione di cappelle private, cappelle per confraternite ed edicole.
Rispetto a tali porzioni di suolo, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto soltanto provvedere alla necessariainfrastrutturazione (v. art. 6 della convenzione), ottenendo poi un corrispettivo per la loro concessione ai privati.
Seguiva il rigetto del primo ricorso a spese compensate.
II) Nel secondo ricorso introduttivo la medesima Erregiesse s.r.l., dopo aver riepilogato la vicenda come nel primo ricorso, deduceva contro l’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 5 del 31 gennaio 2012, relativa alle edicole:
A) violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 ed all’art. 97 della Costituzione; ancora eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto istruttorio, travisamento, perplessità, aggravamento procedimentale, sviamento ed ingiustizia manifesta;
B) violazione dell’art. 30 del regolamento di polizia mortuaria e difetto assoluto di motivazione, nonché violazione dell’art. 41 della Costituzione; eccesso di potere per erronei presupposti di fatto e diritto, difetto istruttorio e travisamento, perplessità, aggravamento procedimentale, sviamento, ingiustizia manifesta, abnormità e contraddittorietà;
C) omesso preavviso procedimentale e violazione dei princìpi in materia di partecipazione al procedimento, erronei presupposti di fatto e diritto; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei criteri di buona amministrazione.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che al primo giudice apparivainfondato, per cui veniva respinto, perché le opere edilizie realizzate dall’impresa esorbitavano dai contenuti della convenzione con il Comune e non avevano i caratteri delle opere pubbliche comunali, esigendo un ordinario procedimento edilizio ed il rilascio del prescritto titolo abilitativo.
Perciò l’amministrazione comunale ne aveva ritenuto il carattere abusivo e ordinato la demolizione.
3.- Esaminando i contenuti della convenzione, il Tribunale amministrativo rilevava come la stessa prevedesse da un lato la diretta realizzazione da parte della concessionaria di una serie di opere cimiteriali (loculi, cellette per ossari, campi di inumazione, aree per servizi ed uffici, parcheggi e così via), e, dall’altro, la cessione in concessione ai soggetti privati di una parte del suolo per la realizzazione di cappelle private, cappelle per confraternite ed edicole.
Rispetto a tali porzioni di suolo, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto soltanto provvedere alla necessariainfrastrutturazione (v. art. 6 della convenzione), ottenendo poi un corrispettivo per la loro concessione ai privati.
Seguiva il rigetto del secondo ricorso a spese compensate.
III) Nel terzo ricorso introduttivo sempre la stessa Erregiesse s.r.l., dopo aver riepilogato la vicenda come sopra, deduceva avverso l’ordinanza dirigenziale di demolizione. 4 del 31 gennaio 2012, relativa alle cappelle:
A) violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 ed all’art. 97 della Costituzione; ancora eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto istruttorio, travisamento, perplessità, aggravamento procedimentale, sviamento ed ingiustizia manifesta;
B) violazione dell’art. 30 del regolamento di polizia mortuaria e difetto assoluto di motivazione, nonché violazione dell’art. 41 della Costituzione; eccesso di potere per erronei presupposti di fatto e diritto, difetto istruttorio e travisamento, perplessità, aggravamento procedimentale, sviamento, ingiustizia manifesta, abnormità e contraddittorietà;
C) omesso preavviso procedimentale e violazione dei princìpi in materia di partecipazione al procedimento, erronei presupposti di fatto e diritto; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei criteri di buona amministrazione.
Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che al primo giudice apparivainfondato, per cui veniva respinto, perché le opere edilizie realizzate dall’impresa interessata esorbitavano dai contenuti della convenzione con il Comune e non avevano i caratteri delle opere pubbliche comunali, esigendo un ordinario procedimento edilizio ed il rilascio del prescritto titolo abilitativo.
Perciò correttamente l’amministrazione comunale ne aveva ritenuto il carattere abusivo e ordinato la demolizione.
3.- Esaminando i contenuti della convenzione, il Tribunale amministrativo rilevava come la stessa prevedesse da un lato la diretta realizzazione da parte della concessionaria di una serie di opere cimiteriali (loculi, cellette per ossari, campi di inumazione, aree per servizi ed uffici, parcheggi e così via), e, dall’altro, la cessione in concessione ai soggetti privati di una parte del suolo per la realizzazione di cappelle private, cappelle per confraternite ed edicole.
Rispetto a tali porzioni di suolo, dunque, l’originaria ricorrente avrebbe dovuto soltanto provvedere alla necessaria infrastrutturazione (v. art. 6 della convenzione), ottenendo poi un corrispettivo per la loroconcessione ai privati.
Seguiva il rigetto pure del terzo ricorso a spese compensate.
IV) Le tre sentenze venivano impugnate in appello dalla Erregiesse s.r.l. con separati ricorsi (corredati da rispettive istanze cautelari) proposti per le medesime censure già dedotte in primo grado, oltre all’errore di giudizio, all’ultrapetizione per violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ. e, pregiudizialmente, alla doglianza di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (peraltro insussistente, ex artt. 119 e 133, Cod. proc. amm.), nonché censure nuove, non prospettate in prime cure e dunque inammissibili - per il divieto di ius novorum - ai sensi dell’art. 104 Cod. proc. amm. (v. la dedotta violazione degli artt. 56 e 90-95 d.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - regolamento di polizia mortuaria) (cfr. Cons. Stato, III, 18 giugno 2012 n. 3540).
V) Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio ed eccepiva, in apposita memoria difensiva,l’inammissibilità e l’infondatezza dei tre appelli.
In occasione della trattazione in camera di consiglio per finalità cautelari, i difensori delle particoncordemente chiedevano la pronuncia di sentenze in forma semplificata, che il Collegio si riservava di adottare.
VI) Preliminarmente, i tre appelli possono - per la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva - essere riuniti, decisi e respinti con un’unica sentenza, da rendere in forma semplificata, mentre si può prescindere dal prendere in esame la documentazione tardivamente prodotta dal comune appellato (con opposizione - peraltro - dell’impresa appellante) in apertura dell’udienza camerale, trattandosi di materiale probatorioininfluente ai fini del decidere.
Va comunque tenuta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di concessioni di costruzione e gestione (cfr. Cons. Stato, V, 10 novembre 2005, n. 6287: “……, la tecnica di finanziamento comunemente indicata con l’espressione project financing, pur proiettando all’esterno della finanza pubblica, in tutto o in parte, l’onere derivante dalla realizzazione del programma pubblico, in quanto preordinato all’affidamento in questione, nelle forme della concessione, è inclusa in tale previsione. L’istituto è, del resto, circondato, con ogni evidenza, dalla legislazione nazionale, in conformità del resto alle direttive comunitarie, di particolari cautele, risolvendosi in uno strumento indubbiamente utile per la p.a., perché da un lato consente di perseguire il fine pubblico senza doverne sopportare l’onere finanziario e dall’altro costituisce, per l’operatore economico che assuma la veste di promotore, un’indubbia fonte di lucro, essendo essenziale, alla praticabilità dell’istituto, che l’attività economica finanziata sia di per sé idonea ad assicurare utili in grado di consentire la copertura dei costi e, nel contempo, la gestione proficua dell'attività stessa, secondo regole proprie dell’imprenditoria privata.”).
VII) Tanto premesso, si deve passare ad esaminare i contenuti della richiamata convenzione ed in particolare degli artt. 5 e 6, lettera g), disciplinanti il rapporto concessorio, con esclusione della facoltà di progettare, costruire, gestire e commercializzare cappelle private (la cui immediata esecuzione è da ritenere pertanto non legittimata), in connessione con gli artt. 6-bis e 9-bis dell’atto aggiuntivo, che in specie trattano anche dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento, in rapporto ai ricavi derivanti dalla concessione di loculi, cellette, suoli e manufatti di vario genere, realizzati in base alle previste tariffe comunali.
Questi articoli della convenzione contemplavano dunque la sola diretta realizzazione di determinate opere cimiteriali (loculi, cellette, campi d’inumazione, aree per servizi ed uffici, parcheggi ed altro) e in aggiunta a ciò la semplice previsione della cessione in concessione a privati di una parte del suolo (per la ulteriore realizzazione di cappelle ed edicole evidentemente da parte dei definitivi concessionari) mediante appositainfrastrutturazione.
In virtù di queste previsioni – si può sin da ora rilevare – va escluso che ricorra il caso derogatorio dell’art. 7, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, a tenore del quale non si applicano le previsioni generali in tema di titoli abilitativi edilizi per le “opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 [Validazione del progetto] del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 [oggi art. 35 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163]”.
Non ricorre qui infatti, per ciò che riguarda i manufatti senza titolo che sono oggetto dei provvedimenti impugnati, detta fattispecie di rinvio al regime speciale dell’opera pubblica, per la ragione essenziale che il rinvio medesimo opera solo nei concreti termini in cui l’opera pubblica sia stata legittimata in quanto tale, al di là dei quali cessa di avere effetti la deroga e riprende vigore l’ordinario regime edilizio dei suoli.
Il Collegio, invero, osserva come la convenzione prevedesse - va ribadito - da un lato la diretta realizzazione da parte della concessionaria di una serie determinata di opere cimiteriali (loculi, cellette per ossari, campi di inumazione, aree per servizi ed uffici, parcheggi e così via), e, dall’altro, la cessione in concessione ai soggetti privati di una parte del suolo per la realizzazione di cappelle private, cappelle per confraternite ed edicole.
Da tali elementi è conseguente trarre la conclusione, con il primo giudice, che la realizzazione dei detti manufatti sepolcrali privati costituisse vicenda programmata non come intrinseca ma come successiva alla realizzazione dell’opera pubblica e da sviluppare su iniziativa ed attuazione da parte dei privati, che sarebbero divenuti a loro volta concessionari degli appositi suoli, per costituzione come tali grazie alla stessa concessionaria dell’opera pubblica.
Del resto, è il caso di osservare che i manufatti di cui si verte restavano esclusi dal piano economico-finanziario concernente il corrispettivo di cui all’art. 8-bis del citato atto aggiuntivo alla convenzione.
Il che ne conferma l’estraneità al rapporto concessorio e alla relativa titolazione.
Resta poi qui comunque insuperabile - perché forma oggetto d’inammissibile domanda nuova in appello, come testé posto in luce - l’ininfluenza del richiamo al regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il cui art. 94 (che concerne le modalità particolari di approvazione comunale dei singoli progetti di costruzione di sepolture private) indica comunque - è bene sottolineare -un’approvazione sindacale (nella specie, a tutto concedere, non riscontrabile), su conformi pareri della competente commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell’Unità sanitaria locale di pertinenza.
E a tutto voler considerare, si può comunque osservare che questo significa che, per essere legittimati, i singoli progetti di costruzione di sepolture private richiedono quello speciale procedimento ed il correlativo titolo, che a sua volta deroga al regime edilizio ordinario dei suoli: ma - a parte ogni pur dirimente aspetto soggettivo su chi possa chiedere un tale titolo - tutto ciò postula che già vi sia un realizzato cimitero, vale a dire un’opera pubblica complessa, che solo all’esito della sua ultimata realizzazione e del relativo collaudo potrebbe considerarsi concretizzare le caratteristiche materiali per essere poi qualificata come tale e così assurgere a bene demaniale (ai sensi dell’art. 824, secondo comma, Cod. civ.) e costituire il presupposto per l’operatività, tra l’altro, di quel particolare regime dell’art. 94.
Tutto ciò non ricorre nella specie, che concerne un momento assai precedente, essendo la realizzazione dell’opera cimiteriale ancora in itinere: perciò vige senz’altro il regime ordinario di disciplina dell’attività edilizia, con i suoi specifici titoli di legittimazione.
Rispetto a quelle porzioni di suolo, comunque, in conformità a quanto regolamentato dalla convenzione, che è la sola norma speciale del suo rapporto, l’originaria ricorrente avrebbe dovuto provvedere soltanto alla necessaria infrastrutturazione (v. art. 6 della convenzione), per poi ottenerne un corrispettivo dallaconcessione ai privati.
VIII) L’accordo fra Comune e concessionaria, dunque, non contemplava la diretta, e anticipata, realizzazione da parte di quest’ultima delle edicole private, delle cappelle e dei tumuli, manufatti che vanno ben oltre la convenuta mera predisposizione infrastrutturale dei suoli a siffatte opere destinati.
Il concetto veniva quindi ribadito all’art. 6-bis dell’atto aggiuntivo (oltre che alla sua pag. 4), denominatooggetto della convenzione, nel quale, in linea con le disposizioni dell’originaria convenzione, si prevedeva per Erregiesse s.r.l. la costruzione di 2.208 loculi, di 192 loculi a fronte lungo, di 2 400 cellette ossario (oltre che di uffici, servizi cimiteriali, box per fiorai e di un parcheggio) e soltanto l’infrastrutturazione delle aree destinate alle 22 cappelle per confraternite, alle 370 cappelle familiari, alle 112 edicole private ed ai 264 tumuli privati.
Coerentemente, l’atto aggiuntivo ricollegava i ricavi - in questa parte spettanti alla Erregiesse - allaconcessione dei suoli per l’edificazione di edicole funerarie, tumuli e cappelle: non già alla vendita di tali realizzati manufatti (v. pag. 5).
Del medesimo tenore, ancora, risultavano gli atti con i quali il Comune provvedeva a fissare, revisionandoli, i contenuti della concessione, nei quali, sul punto, si faceva unico riferimento all’infrastrutturazione dellearee per la costruzione di n. 22 cappelle confraternite, n. 100 cappelle private e n. 80 edicole private, disponendo invece la diretta costruzione - da parte del promotore - dei colombari contenenti i loculi e le cellette, dei campi di inumazione, di un edificio per il culto e di un edificio da destinare ai servizi cimiteriali (v. deliberazioni di Giunta comunale n. 292 dell’8 luglio 2005 e n. 73 dell’11 giugno 2009).
IX) Pertanto da questi atti, amministrativi e convenzionali si ricavarno i contenuti dell’intervento in progetto e, per quello che qui maggiormente interessa, se ne individuano le parti direttamente riferibili all’immediata iniziativa dell’impresa originaria ricorrente, in quanto oggetto della concessione, da distinguere da quelle invece rimesse alla futura ed eventuale volontà dei privati, una volta divenuti assegnatari dei suoli (dove realizzare, autonomamente, cappelle, edicole e tumuli): distinzione, questa, non soltanto rilevante quanto alla valutazione della condotta dell’Erregiesse sul piano contrattuale, ma anche ai fini in esame, incidendo la stessa su natura e legittimità delle discusse opere.
X) In tale prospettiva, solo le opere oggetto della concessione e della convenzione potevano considerarsi destinate al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività, indistintamente considerata, e risultavano perciò connotate non soltanto da un rilievo di ordine generale, proprio di ogni opera cimiteriale, ma da un’oggettiva natura di opera pubblica, cioè destinata al soddisfacimento d’interessi pubblici (cfr. C.g.a.R.S., sez. giurisd., 10 giugno 2009, n. 534),
D’altronde, la convenzione e l’atto aggiuntivo ne avevano affidato la realizzazione in via diretta ed immediata al soggetto promotore.
Cappelle, edicole e tumuli, invece, autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultavano privi di siffatta connotazione, in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici ed individuati interessi particolari (quelli degli assegnatari, cui la loro realizzazione era affidata), pur avendo, dal punto di vista generale, un significativo rilievo sociale,
Non si trattava, dunque, di manufatti configurabili come opere pubbliche e come tali esonerati dalla necessità di uno specifico titolo edilizio, in applicazione del ricordato art. 7, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001.
XI) Al che si deve solo aggiungere come:
- i provvedimenti demolitivi di abusi edilizi costituiscano atti doverosi e vincolati nel contenuto, la cui adozione non presuppone alcun necessario preavviso di avvio del relativo procedimento.
- non si ravvisi nella specie alcun vizio istruttorio, avendo l’amministrazione comunale svolto articolate e consistenti verifiche, formalmente richiamate, con i relativi esiti, nell’ordinanza impugnata, nella nota prot. n. 1145 del 20 ottobre 2011 e nella nota prot. n. 1096 del 6 ottobre 2011.
- l’attuale destinazione delle opere in parola non incida, ovviamente, sul tema della loro abusività e della conseguente loro sanzionabilità, unico argomento sub iudice.
XII) Conclusivamente, i tre appelli riuniti vanno respinti, con la presente sentenza in forma semplificata, in quanto infondati, con definitiva salvezza delle pronunce correlativamente impugnate e degli atti gravati in prima istanza.
Gli oneri processuali si liquidano come in dispositivo, secondo il consueto criterio della soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, riunisce e respinge i tre appelli (r.g.n. 3670/2013; r.g.n. 3671/2013; r.g.n. 3672/2013) e condanna l’impresa appellante e soccombente Erregiesse s.r.l. arifondere all’appellato e vittorioso Comune di Taranto gli oneri processuali di secondo grado, liquidati in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ai dovuti accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013, con l'intervento dei giudici:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Vito Carella, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23
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Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48
Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:05:09
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40
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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32
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