Monday 26 March 2012 10:40:15
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’inesistenza della notifica del gravame e ciò sul presupposto che la notifica è stata effettuata per via postale, ai sensi dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, da parte di legale che non risulta essere iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti. In particolare per il Collegio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 5371994 cit., l'avvocato, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e dell’autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata purché sussista una valida ed efficacia procura alle liti in quanto l’investitura di un avvocato non cassazionista non legittima il procuratore all’espletamento di alcun atto difensivo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, ivi compreso l’atto di impulso processuale dato dalla notifica di cui alla norma in parola. Ne peraltro assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la procura alle liti sia stata conferita anche ad un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti in quanto l’indirizzo ermeneutico che, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, considera valido il ricorso sottoscritto, in via congiunta, da legale privo dello ius postulandi e da difensore all’uopo abilitato, non è estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale. L'effettuazione della notifica da parte di legale non munito di valida procura alle liti, come tale non abilitato al compimento di atti di impulso processuale, è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista, per i soli casi di nullità, dall'art. 156 del codice di rito civile (cfr. Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041; sez. III, 11 giugno 2008, n. 15478).
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