Thursday 21 November 2013 15:39:28
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
È recepito e costante nella giurisprudenza che il sindacato soprintendentizio sugli atti comunali di legittimazione paesaggistica, che è espressione della cogestione statale del vincolo ed è posto ad estrema difesa del medesimo, possa ben avere ad oggetto tutte le caratteristiche patologiche della motivazione. In quanto ipotesi comunque riconducibili all’eccesso di potere. Bene pertanto ha operato nel caso di specie la Soprintendenza rilevando l’illegittimità dell’atto di base per vizio della motivazione, giacché difettava in esso una considerazione effettiva, in punto di rilievo di fatto come in punto di valutazione, circa la compatibilità del manufatto con i valori preesistenti che erano ragione e oggetto del vincolo paesaggistico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale *** del 2009, proposto da:
Ghezzo Giuliana, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Sacco e Mauro Germani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via dei Valeri, 1;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Montecompatri, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Morganti e Carola Chinappi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Carlo Felice, 63;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II quater, 8 gennaio 2009, n. 56, resa tra le parti, concernente parere favorevole rilasciato per sanatoria edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 22 ottobre 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato Germani e l’avvocato dello Stato Tidore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per il Lazio ha annullato, con decreto 13 novembre 2003, il provvedimento del 25 settembre 2003, n. 36, con cui il Comune di Montecompatri aveva espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in merito all’istanza di sanatoria di un fabbricato ad uso residenziale realizzato nel predetto Comune, in località classificata dal vigente PTP n. 9 come zona 4 “agricola non compromessa con modesto valore paesaggistico ed ambientale”.
L’atto della Soprintendenza poggia sulle seguenti considerazioni:
- l’area interessata dall’intervento edilizio è stata assoggettata a vincolo paesistico con decreto ministeriale del 2.4.1954;
- l’opera da sanare insiste su un’area che il PTP n. 9 classifica zona 4 “agricola non compromessa con modesto valore paesaggistico ed ambientale”, per la quale valgono le norme di tutela stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti con l’edificazione, sempreché sia consentita dagli stessi, in lotti minimi di 20.000 mq.;
- il Comune ha omesso di considerare detta disciplina dettata dal PTP per l’area in questione;
- l’omesso esame delle previsioni del suddetto strumento di pianificazione paesistica e la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni costituiscono profili di illegittimità del nulla osta comunale.
3. Sulla base di queste considerazioni, il provvedimento comunale è stato ritenuto dalla Soprintendenza viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione in merito alla compatibilità dell’opera con le valenze del vincolo e la sua disciplina.
4. Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il dedotto vizio di carenza di motivazione, con cui la ricorrente lamenta che il Soprintendente si sarebbe limitato ad una mera enunciazione dei presupposti normativi di riferimento, senza indicare le specifiche prescrizioni violate.
Non può esservi ragionevole dubbio, infatti, che le prescrizioni violate siano quelle concernenti il lotto minimo edificabile, che non può avere estensione minima rispetto a quella prevista (20.000 mq.); violazione peraltro che nella fattispecie non risulta nella sostanza affatto contestata dalla ricorrente.
Il provvedimento impugnato risulta perciò adeguatamente motivato per effetto del contrasto con la normativa paesistica, non rilevato dall’autorità comunale, e della censurata carenza di motivazione del parere comunale impugnato.
5. Propone ricorso in appello Ghezzo Giuliana evidenziando che l’intervento edilizio per il quale era stata formulata domanda di condono è costituito da una piccolissima costruzione di circa 20 mq realizzata negli anni ‘40.
6. Il ricorso in appello è infondato.
7. È pacifico in atti che il parere favorevole rilasciato dall’autorità comunale non conteneva lacuna motivazione.
È recepito e costante nella giurisprudenza che il sindacato soprintendentizio sugli atti comunali di legittimazione paesaggistica, che è espressione della cogestione statale del vincolo ed è posto ad estrema difesa del medesimo, possa ben avere ad oggetto tutte le caratteristiche patologiche della motivazione. In quanto ipotesi comunque riconducibili all’eccesso di potere. Bene pertanto ha qui operato la Soprintendenza rilevando l’illegittimità dell’atto di base per vizio della motivazione, giacché difettava in esso una considerazione effettiva, in punto di rilievo di fatto come in punto di valutazione, circa la compatibilità del manufatto con i valori preesistenti che erano ragione e oggetto del vincolo paesaggistico.
9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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