Sunday 21 May 2017 09:35:38
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. V del 11.5.2017
Le regole contenute nello Statuto dei diritti del contribuente valgono anche per delibere e regolamenti comunali che non possono avere efficacia retroattiva se non nei limiti stabiliti da norme di legge. Pertanto le tariffe deliberate per Tarsu o Tia oltre il termine stabilito dalla legge possono essere applicate solo dall'anno successivo alla loro approvazione. Ciò in quanto l'applicazione retroattiva si pone in contrasto con l'articolo 3 della legge 212/2000, che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sezione V nella sentenza depositata in data 11.5.2017 nella quale si precisa altresì "come l'articolo 1, comma 169, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno." L'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ) prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. L'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005 n. 26, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31 marzo 2005. L'art. 1 del decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005 n. 88, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31 maggio 2005. Con Circolare n. 23/2005 del Ministero dell'interno è stato stabilito che " Nel caso in cui i Consigli degli enti locali non abbiano approvato il bilancio entro il 31 maggio 2005 e qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l'organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti dovranno provvedere: a) ad assegnare al consiglio, con atto notificato ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione, nel caso in cui lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla giunta; b) a nominare un commissario per la predisposizione dell'atto e quindi assegnare al Consiglio un termine per la sua deliberazione, nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della giunta." Ora, nel caso che occupa risulta che il comune ha approvato il bilancio di previsione in data 21 giugno 2005 ( ovvero il 12 giugno 2005, come emerge dal testo della delibera ), dunque oltre il termine del 31 maggio stabilito dal decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005 n. 88. Ciò posto, va considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Ne deriva che non possono trovare applicazione per l'anno 2005 le tariffe approvate con deliberazione della giunta comunale del 16 giugno 2005 numero 4p, e ciò in quanto tale delibera è stata adottata oltre il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione.". Per continuare la lettera vai alla sentenza.
Corte di Cassazione
Civile Sent. Sez. 5
Num. 11676 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Data pubblicazione: 11/05/2017
SENTENZA
sul ricorso 3695-2012 proposto da: COMUNE DI APRILIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8 C/0 GCP STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTA MATTEO giusta delega in calce; 1030 - ricorrente -
contro
*
R.G. 3695/2012 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. * Giuseppe ed altri 30 ricorrenti proponevano ricorso avverso 31 diversi avvisi di liquidazione relativi alla Tarsu per l'anno d'imposta 2005 emessi da A. Ser. Srl, concessionaria della riscossione dei tributi per il Comune di Aprilia. Sostenevano che gli avvisi di liquidazione erano stati emessi a seguito di variazione della tariffa Tarsu in forza delle delibere della giunta comunale del Comune di Aprilia del 14 gennaio 2005 e del 24 giugno 2005 che non potevano avere efficacia per l'anno d'imposta 2005. La commissione tributaria provinciale di Latina dichiarava inammissibile il ricorso in quanto le tariffe deliberate dal Comune di Aprilia non potevano essere annullate dalla commissione tributaria ed, inoltre, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre 31 ricorsi distinti. Proposto appello da parte dei contribuenti, la commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, lo accoglieva sul rilievo che la pretesa tributaria era incardinata su di un unico atto, per il che il ricorso era ammissibile, e che l'importo in contestazione non poteva essere richiesto per l'anno di imposta nel quale erano state adottate le delibere comunali. 2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Aprilia, a seguito di risoluzione del contratto stipulato con A. Ser. Sri, affidato a due motivi. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 103 cod. proc. civ. ed all'articolo 14 del decreto legislativo 546/92. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere ammissibile il ricorso collettivo proposto dai ricorrenti avverso distinti avvisi accertamento. 4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000 numero 388 in quanto le delibere di determinazione delle aliquote dei tributi locali e dei costi dei servizi pubblici locali, anche se assunte dopo il 1 gennaio, possono trovare applicazione a partire da tale data sempre che siano approvate prima del bilancio di previsione dell'ente. Nel caso che occupa la deliberazione di rideterminazione della tariffa Tarsu per l'anno 2005 era stata adottata con la deliberazione della giunta comunale del 16 giugno 2005 numero 40 mentre di bilancio previsionale era stato approvato dall'ente con deliberazione del consiglio comunale del 21 giugno 2005 numero 12. 5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto questo collegio intende dare continuità al principio secondo cui nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l'art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti impositivi, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa ( Cass. n. 7940 del 20/04/2016; Cass. n. 4490 del 22/02/2013 ) 6. Il secondo motivo è parimenti infondato. Va rilevato in via generale che le regole contenute nello Statuto dei diritti del contribuente valgono anche per delibere e regolamenti comunali che non possono avere efficacia retroattiva se non nei limiti stabiliti da norme di legge. Pertanto le tariffe deliberate per Tarsu o Tia oltre il termine stabilito dalla legge possono essere applicate solo dall'anno successivo alla loro approvazione. Ciò in quanto l'applicazione retroattiva si pone in contrasto con l'articolo 3 della legge 212/2000, che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono. Tuttavia l'articolo 1, comma 169, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno." L'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ) prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. L'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2004 n. 314, convertito dalla legge 1° marzo 2005 n. 26, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31 marzo 2005. L'art. 1 del decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005 n. 88, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 al 31 maggio 2005. Con Circolare n. 23/2005 del Ministero dell'interno è stato stabilito che " Nel caso in cui i Consigli degli enti locali non abbiano approvato il bilancio entro il 31 maggio 2005 e qualora gli statuti degli enti locali non abbiano previsto l'organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti dovranno provvedere: a) ad assegnare al consiglio, con atto notificato ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione, nel caso in cui lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla giunta; b) a nominare un commissario per la predisposizione dell'atto e quindi assegnare al Consiglio un termine per la sua deliberazione, nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della giunta." Ora, nel caso che occupa risulta che il comune di Aprilia ha approvato il bilancio di previsione in data 21 giugno 2005 ( ovvero il 12 giugno 2005, come emerge dal testo della delibera ), dunque oltre il termine del 31 maggio stabilito dal decreto legge del 31 marzo 2005 n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005 n. 88. Ciò posto, va considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Ne deriva che non possono trovare applicazione per l'anno 2005 le tariffe approvate con deliberazione della giunta comunale del 16 giugno 2005 numero 40, e ciò in quanto tale delibera è stata adottata oltre il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dei contribuenti.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017.
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