Thursday 10 July 2014 17:58:51
Normativa Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del dott. Gianmarco Sadutto della circolare del Ministero dell'Interno
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 fornisce le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale stabilito con Legge 7 aprile 2014 n. 56. L’art. 1 della suddetta Legge, infatti, ha dettato, tra l’altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei consigli delle città metropolitane, sia dei presidenti e dei consigli delle province non costituite in città metropolitane. Dal Tavolo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con le associazioni rappresentative delle Autonomie locali è emersa l’esigenza di fornire un contributo da parte del Ministero dell’Interno, almeno per la prima applicazione della legge, attesa l’opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi procedimenti elettorali. Le linee guida fornite non superano l’organizzazione concreta delle consultazioni ed ogni onere finanziario correlato resta a far capo all’Ente territorialmente interessato. Il Ministero in primo luogo per le operazioni di voto consiglia, con riferimento ai consigli metropolitani ed ai presidenti e consigli delle province (non costituiti in città metropolitane) nelle quali gli organi elettivi sono scaduti, la giornata di Domenica 28 dalle ore 8 alle ore 20. Le procedure introduttive hanno il loro preludio con l’indizione dei comizi elettorali, il sindaco del comune capoluogo, è tenuto a provvedervi (in qualità di sindaco metropolitano). I comizi per l’elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del presidente della provincia o del commissario straordinario. Il termine stabilito per l’adozione del suddetto provvedimento è il 40° giorno antecedente quello della votazione (ad esempio, entro il 19 agosto 2014 nel caso ipotizzato di svolgimento delle elezioni il 28 settembre c. a. ). E’ necessario, poi, sia per le elezioni dei consigli comunali, sia per le elezioni dei presidenti e consigli provinciali, costituire un ufficio elettorale apposito “presso l’amministrazione provinciale o presso la sede della provincia”. Nell’ambito di questo ufficio dovrà costituirsi, in aggiunta, un seggio elettorale composto da un dirigente, o da un funzionario della provincia, che lo presiede e coordina. Fondamentale è poi l’individuazione del corpo elettorale. Questo è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica. Non possono farvi parte gli ex amministratori elettivi dei comuni, nelle ipotesi in cui il comune risulti commissariato. I segretari comunali, per adempiere correttamente, dovranno far pervenire all’ufficio elettorale costituito presso la provincia, apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente al voto. Sulla base di quest’ultime si formerà la lista sezionale degli aventi diritti al voto. Terminata questa fase iniziale si passa alla “presentazione delle liste dei candidati ai consigli metropolitani o provinciali e delle candidature a presidente di provincia”. Le modalità di presentazione di liste e candidati sono disciplinata dalla legge n. 56/2014. Tra le varie prescrizioni si rammenta che: “ sono eleggibili a consigliere metropolitano o a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni della provincia. Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti”. Non godono dell’elettorato passivo né i presidenti né consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato. Per eleggere il presidente della provincia sono eleggibili i sindaci della medesima e anche i consiglieri uscenti, solo per la prima applicazione della legge. Le liste dei candidati dovranno essere sottoscritte dagli aventi diritto al voto (5% metropolitane, 15% provinciali). I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Tutte le liste dovranno avere un contrassegno elettore di forma circolare. L’Ufficio elettorale deve svolgere numerose verifiche sulle candidature. L’esame delle liste e candidature a presidente sarà terminato entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone l’esito ai delegati delle liste o dei candidati a presidente. Queste liste esaminate dovranno essere pubblicate nel sito internet della provincia entro l’8° giorno antecedente quello della votazione. Sulla propaganda e le affissioni si applica la legge n. 212 del 1956 e successive modificazioni. Nelle città metropolitane con maggior numero di elettori si possono creare delle “sottosezioni” per adempiere alle operazioni di voto e scrutinio. L’elettore riceverà una scheda di voto, a seconda della fascia demografica di appartenenza, ed esprimerà un voto avente per legge un diverso “indice di ponderazione” ( un diverso valore). Per un’opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l’indicazione sulla parte esterna della fascia demografica cui appartiene il comune dell’amministratore. Per le modalità relative ai rappresentanti di lista, al materiale in dotazione ai seggi, autenticazione delle schede di votazione, alle modalità di votazione e alle operazioni di scrutinio si rimanda al testo della circolare scaricabile cliccando si "Accedi al Provvedimento". Infine, alla proclamazione dei risultati provvede per legge, l’ufficio elettorale in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio centrale e dalle eventuali sottosezioni. L’Ufficio dovrà provvedere al calcolo dell’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto ovviamente dei dati del censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i vari passaggi dell’iter di calcolo stabilito dall’Allegato A alla legge.
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