Monday 30 July 2012 23:01:44
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
Ai sensi dell'art. 22, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 gli interventi sull’esistente realizzabili con la d.i.a. – in sostituzione del permesso di costruire -- di cui alla lett. c) dell’art. 10 del cit. D.P.R, sono gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, e se sono realizzate su immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso. Come specificato dal secondo comma, la denuncia di inizio attività nei centri storici concerne interventi che: -- non devono incidere sui parametri urbanistici e sulle volumetrie; -- non devono modificare la destinazione d'uso e la categoria edilizia; -- non devono alterare la sagoma dell'edificio; -- non devono comunque violare le eventuali prescrizioni contenute nell’originario permesso di costruire. Il permesso è invece sempre necessario in caso di sostanziali variazioni di sagoma, volumetria e destinazione d'uso (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3231). L’applicazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 380 del 2001 -- con cui era stata estesa la nozione di "ristrutturazione edilizia" sì da ricomprendervi pure gli interventi ricostruttivi consistenti nella demolizione – resta condizionata al fatto in tali ipotesi che "volumetria" e "sagoma" debbano rimanere assolutamente identiche. In altri termini, volumetria e sagoma, nei centri storici si pongono come limiti sia per gli interventi di ristrutturazione che non comportino demolizioni, sia nei casi di ristrutturazioni attuate attraverso le demolizioni: per mutare tali parametri non basta la denuncia di inizio attività, ma occorre il permesso di costruire (cfr. Cassazione penale, sez. III, 17 febbraio 2010, n. 16393).
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