Monday 11 June 2012 06:53:37

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Revoca dell'incarico di direttore generale: individuazione del giudice competente

Consiglio di Stato

Il Collegio nel caso di specie si e' adeguato, da un lato al chiaro disposto dell’art. 63, comma 1, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, come nella specie. Dall’altro, il Collegio ha evidenziato come risulta univoca, in tal senso, la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la revoca che si riferisce a gravi motivi ovvero a violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all'art. 3-bis, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto essa è equiparabile a fatti di inadempimento e, quindi, attiene alla risoluzione del rapporto di lavoro privato, è rimessa alla cognizione della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. Un. 26 gennaio 2011, n. 1767; conforme: Cass., Sez. Un., 28 luglio 2004, n. 14177; in senso sostanzialmente conforme: Cass., Sez. Un., 24 febbraio 1999, n. 100). E’ pur vero che, nella specie, l’incarico non trova la sua fonte in un contratto di diritto privato, ma in un atto amministrativo discrezionale a monte, rispetto al quale il contratto privato a valle si limita a regolare il rapporto, senza incidere sulla sua fase genetica. In merito al conferimento di incarichi di lavoro a soggetti esterni alla P.A., pur non sussistendo la cd. “riserva residuale” di giurisdizione del giudice amministrativo, la quale si riferisce soltanto al reclutamento basato su prove di concorso caratterizzato da un fase di individuazione degli aspiranti muniti di generici titoli di ammissione e di una successiva fase di svolgimento di prove e di confronto delle capacità volta ad operare la selezione e presidiata da discrezionalità anche amministrativa della pubblica amministrazione, non si condivide l’assunto secondo cui non vi sarebbe spazio per la giurisdizione del G.A. Infatti, in tutti i casi in cui la scelta del soggetto incaricato si basi su profili di discrezionalità (massima nella specie, ove sono implicate anche ragioni di carattere politico, che richiedono ancora di più il rispetto dei rigorosi parametri dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 della Cost.), l’atto di nomina non può che essere esercizio di potere discrezionale amministrativo e non può assolutamente ritenersi atto datoriale di tipo privatistico attinente all’organizzazione degli uffici, poiché tale qualificazione metterebbe pericolosamente sullo sfondo, in contrasto con il precetto richiamato dell’art. 97 della Cost., la necessità di rispettare, nella scelta, le regole che circoscrivono l’agire discrezionale (e, quindi, la funzione amministrativa) della P.A. e che, per contro, non possono caratterizzare il potere privatistico del datore di lavoro. Tuttavia, l’impugnazione proposta si sostanzia in una contestazione incentrata unicamente sulla risoluzione di un rapporto per inadempimento (o sul suo equivalente, concernente la mancata conferma, come ha asserito la Corte di Cassazione, per effetto dell’applicazione della norma di cui all'art. 3-bis, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), non implicando la soluzione di questioni attinenti al rapporto di diritto pubblico a monte ed incidendo, dunque, non sull’atto amministrativo attributivo dell’incarico, bensì unicamente sul rapporto di diritto privato. Con l’ulteriore conseguenza che, come ha correttamente statuito il TAR, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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