Wednesday 12 December 2012 14:10:21

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

La laurea specialistica o il diploma di laurea in «ingegneria civile» sono equipollenti a quella quinquennale in «ingegneria per l’ambiente e il territorio»?

Consiglio di Stato

Nel giudizio in esame l’unica questione sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se la laurea specialistica (nel nuovo ordinamento universitario) o il diploma di laurea (nel previgente ordinamento universitario) in «ingegneria civile» siano equipollenti ex lege a quella in <> in relazione all’accesso ai pubblici concorsi. Si premette che in base al d.m. 28 novembre 2000 ed all’art. 4 del d.m. n. 509 del 1999, la laurea specialistica in <> appartiene alla classe 38/S (G.U. 23 gennaio 2001 n.18), e quella in <> alla classe 28/S; mentre il diploma di laurea in <> era disciplinato dalla Tabella XXIX del r.d. n. 1652 del 30 settembre 1938, come modificata dal d.m. 22 maggio 1995, che lo distingueva dal diploma di laurea in <>. Il Consiglio di Stato dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali valevoli in termini di regole generali precisa poi, in relazione ai titoli di studio conseguibili a conclusione dei corsi di studio in ingegneria nel sistema ante-riforma (cfr. d.m. n. 509 del 1999 che lo ha messo a regime), che: a) il corso di laurea quinquennale in <>, operante presso svariate università già dai primi anni ’90 ha assicurato una formazione differenziata rispetto a quella del corso di laurea in <>: mentre infatti il primo ha fornito (e fornisce) specifiche competenze di natura geologica, chimica ambientale e tecnologica su processi, macchine e tecniche di scavo ed intervento sul territorio, nonché conoscenze ed esperienze sulle tecniche di misura di parametri geologici ed ambientali, attribuendo al laureato specifiche competenze in materia di progettazione di un sistema complesso, costituito dall’opera e dalla sua interazione con l’ambiente circostante, la formazione dell’ingegnere civile è stata focalizzata (e si focalizza) sulla singola opera, si da consentire al laureato di risolvere le problematiche connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di edifici civili ed industriali nonché di infrastrutture (ponti, strade, gallerie, ecc.) che rispondano alle esigenze di trasformazione e sviluppo della società; b) oltre ai decreti interministeriali del 7 maggio 1992 e 25 maggio 1991, che hanno equiparato espressamente il corso di laurea in <> ai corsi di laurea in <>, non è dato rinvenire alcuna altra norma che, come sostenuto dall’appellante, abbia equiparato il corso di laurea in <> a quello in <>; c) la laurea specialistica in <>, classificata in classe 38/S si è aggiunta, e non ha sostituito il già esistente corso di laurea in <>, di durata quinquennale, istituito con d.P.R. 20 maggio 1989 (tanto che, ancora oggi, è possibile conseguire il diploma di laurea in tale corso di studi e, in aggiunta, la laurea specialistica nella stessa materia); di conseguenza, non può in alcun modo ritenersi che, per il periodo precedente alla riforma, il corso di laurea in <> potesse essere considerato un percorso di formazione onnicomprensivo o, detto in parole più semplici, una sorta di contenitore generale atto a recepire la preparazione e le competenze specifiche, successivamente andate a confluire nei singoli corsi di laurea specialistici e nelle c.d <>. A diverse conclusioni non si perviene in relazione ai titoli di studio conseguibili a conclusione dei corsi di studio in ingegneria nel sistema post – riforma (successivamente, cioè al d.m. n. 509 del 1999); invero: a) il d.m. 5 maggio 2004 ha stabilito la sola equipollenza fra: I) il diploma di laurea in <> e la laurea specialistica appartenente alla classe 28/S (ovvero quella in <>); II) il diploma di laurea in <> e la classe delle lauree di livello specialistico 38/S, ovvero la laurea specialistica in <>; b) la medesima separazione si registra, in relazione alle lauree magistrali introdotte dal d.m. n. 270 del 22 ottobre 2004, avuto riguardo alla laurea magistrale in <> inserita nella classe di laurea magistrale LM 23 ed a quella ambientale divisata dalla classe di laurea LM 35 (cfr. parere del C.U.N. prot. n. 613 del 23 aprile 2009); c) è irrilevante l’equiparazione dei due corsi di laurea effettuata con d.m. 4 agosto 2000; tale equiparazione, infatti può valere solo con riferimento ai due corsi di laurea (ora divenuti triennali) nella medesima classe e si giustifica in virtù della contemporanea introduzione di corsi di laurea specialistici, di durata biennale, da frequentare successivamente, atti a consentire agli studenti già laureati l’acquisizione di ulteriori e specifiche competenze (che nel sistema previgente potevano essere ottenuti – seppur a un livello “inferiore”- mediante la frequenza dei due diversi corsi di <> ciascuno caratterizzato da proprie peculiarità); l’equiparazione, pertanto, non può estendersi alle lauree specialistiche quinquennali (il cui possesso è richiesto dal bando a pena di esclusione); d) parimenti irrilevante è il richiamo al d.P.R. n.328 del 2001 che, con riferimento all’iscrizione all’Albo degli ingegneri, accomuna nella sezione A, settore a), le lauree in <>; si tratta all’evidenza di equiparazione operata, da una norma regolamentare, a fini del tutto diversi da quelli propri dell’ordinamento universitario unico abilitato a classificare il valore dei titoli di studio; invero, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2, 7 e 47 del d.P.R. n. 328 cit.: I) per l’iscrizione alla sezione A degli Albi degli ingegneri è necessario superare specifico esame di Stato cui si accede solo dopo aver conseguito il titolo di laurea specialistica; II) per l’ammissione all’esame di Stato, i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello hanno identico valore se appartenenti alla medesima classe; III) le classi 28/S – ingegneria civile e 38/S – ingegneria per l’ambiente e per il territorio sono diverse e sono accomunate nel superiore settore a) <> (unitamente alla classe 4/S – architettura e ingegneria edile), ai soli fini dell’ammissione all’esame di Stato; e) irrilevante, infine, deve ritenersi anche il parere di equipollenza espresso dal C.U.N. in quanto non solo si tratta di parere generico e di data antecedente a successive determinazioni del M.I.U.R sul medesimo concorso ma, in ogni caso, di mera valutazione proveniente da autorità amministrativa e non di fonte normativa, dotata della forza giuridica sufficiente ad integrare le prescrizioni della procedura di selezione come richiamate dal bando (che come è noto ha valore di lex specialis), il quale espressamente rinvia, nel caso in esame, a titoli equipollenti esclusivamente ex lege.

 

Testo integrale del Provvedimento
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