Monday 05 December 2011 07:51:27
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Consiglio di Stato
L’art. 3 della l. n. 10/1977 stabilisce che la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. La più accreditata dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il costo di costruzione è una prestazione patrimoniale di natura impositiva e trova la sua ratio nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell’intervento edilizio. Essa, pertanto, postula quale condizione di esigibilità la sussistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace e la concreta fruizione del titolo da parte del concessionario, ovvero la effettiva attività di edificazione. La causa giuridica del pagamento è, dunque, nella fruizione dell’atto abilitativo all’edificazione a mezzo della effettiva realizzazione dell’intervento assentito. La suddetta natura trova conferma nella disposizione dell’art. 11 della l. n. 10/1977 e del vigente l’art. 16 del T.U. dell’edilizia, che stabiliscono che la quota di contributo per costo di costruzione, determinata al momento del rilascio della concessione, deve essere corrisposta in corso d’opera o comunque non oltre 60 giorni dall’ultimazione delle opere. Ne consegue che qualora il richiedente il titolo edilizio, non abbia mai usufruito della concessione edilizia (nel caso di specie non ha mai nemmeno ritirato il titolo, avendone chiesto la voltura) non è soggetto obbligato per legge a pagare il contributo commisurato al costo di costruzione.
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