Thursday 12 July 2012 21:56:37

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Il ricorso deve essere notificato all'Amministrazione che ha emanato l'atto conclusivo del procedimento e, pertanto, qualora l’atto finale sia imputabile alla volontà di più Amministrazioni, come ad es. può verificarsi per gli accordi di programma, la relativa legittimazione processuale passiva diventa plurima

Consiglio di Stato

L’art. 41 CPA stabilisce che il ricorso giurisdizionale debba essere notificato all’Amministrazione “che ha emesso l’atto impugnato”, regola sostanzialmente riproduttiva delle precedenti previsioni dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 e dell’art. 36, comma 2, del T.U. Cons. Stato. Il giudizio impugnatorio vede, quindi, quale parte pubblica resistente l’Amministrazione che ha emanato l’atto della cui impugnativa si tratta. Orbene, la regola generale è appunto quella che il ricorso giurisdizionale debba essere notificato all’Amministrazione che ha emanato l’atto conclusivo del procedimento, e non anche agli organi o enti che ai più diversi titoli abbiano potuto partecipare alla procedura. Anche nei procedimenti cui prendano parte più enti pubblici, perciò, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell’Amministrazione che ha la giuridica paternità dell’atto finale. Corollario di tale regola è che solo allorché l’atto finale sia imputabile alla volontà di più Amministrazioni, come ad es. tipicamente accade per gli atti di concerto (C.d.S., VI, 23 gennaio 2006, n. 183), oppure può verificarsi per gli accordi di programma (C.d.S., IV, 17 giugno 2003, n. 3403), la relativa legittimazione processuale passiva diventi plurima. Di contro, anche le partecipazioni al procedimento giuridicamente qualificate, come quella che si esprime nella paternità dell’iniziativa mediante la proposta (C.d.S., IV, 28 marzo 1990, n. 213), nella partecipazione alla formale intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale (C.d.S., VI, 7 marzo 1990, n. 347), o nel compimento di altro atto preparatorio (C.d.S., V, 19 febbraio 1996, n. 216), non valgono ad estendere la veste di parte necessaria a soggetti ulteriori rispetto all’Autorità emanante. Per estendere la legittimazione passiva ad altri enti occorre, difatti, che le norme imputino il provvedimento finale ad una pluralità di Amministrazioni; sicché, al di fuori di questa ipotesi, la partecipazione di altri enti al procedimento non ha rilievo ai fini dell’instaurazione del contraddittorio relativo all’impugnativa del provvedimento finale (cfr. C.d.S., VI, 14 luglio 1981, n. 433).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:08:17

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su limite mensile delle assemblee sindacali

I dipendenti della scuola possano partecipare a pi&...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:06:51

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su articolazione del part-time verticale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:05:54

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibilità, per dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, di usufruire dell’aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:04:55

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su fruizione di assenza retribuita per partecipazione a congresso.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top