Friday 13 February 2015 08:03:44
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 9.2.2015
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419).L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439).Nella specie, la puntuale verifica, da parte di questo giudice dell’ottemperanza, dell’esatto adempimento dell’amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione, ha avuto esito negativo, essendo contrastante con il giudicato la mera inerzia dell’amministrazione, cioè il non facere (c.d. inottemperanza in senso stretto).Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5988 del 2014, proposto da:
Consorzio Cooperative Costruzioni - Ccc Societa' Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti, 10;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro p.t. e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, in persona del Provveditore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Cis di Boschetti Gianni & C. Snc, Tmc Costruzioni Immobiliari Italiane Srl;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 04455/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'ex ospedale civile S.Sebastiano di Caserta da destinare a sede comando provinciale Guardia di Finanza- risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche Campania e Molise;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Domenico Crocco su delega dell'avvocato Angelo Piazza e l'avvocato dello stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda trae origine dalla revoca dell’aggiudicazione, disposta in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni (d’ora innanzi CCC), dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile demaniale ex Ospedale Civile S. Sebastiano di Caserta da destinare a sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, revoca disposta a seguito di segnalazione inerente al mancato pagamento di lavori, eseguiti in subappalto (non autorizzato) e riguardanti un altro appalto, relativo alla costruzione della nuova sede del Comando VV.FF. di Salerno in località S. Eustachio.
La questione è stata sottoposta al Tar Campania, sez. VIII che si pronunciava con sentenza di rigetto n. 884 del 2010, successivamente impugnata dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa dinanzi a questo Consiglio di Stato, che, con sentenza della Sezione IV n. 4455 del 2013 così provvedeva in accoglimento dell’appello:
- annullava il Decreto Provveditoriale n. 6182 del 30 aprile 2009, con il quale era stata disposta la revoca dell’aggiudicazione, in favore del CCC, dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile demaniale ex Ospedale Civile S. Sebastiano Caserta;
- condannava il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise al risarcimento in favore dell’appellante dei danni nella misura e secondo i criteri indicati in motivazione;
- condannava il medesimo Ministero alla rifusione in favore dell’appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate complessivamente in euro 5.000,00.
Quanto alla condanna risarcitoria, riconosciuta la risarcibilità del danno da responsabilità precontrattuale in conseguenza dell’illegittimità del provvedimento, la Sezione, nella prefata sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ha affermato che esso consisteva:
- nel danno emergente, in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- nel danno curriculare, derivante dalla mancata stipulazione ed esecuzione del contratto. Tale voce equitativamente determinata nella misura del 3% del valore dell’appalto come definibile dalla misura dell’offerta oggetto di aggiudicazione definitiva (Cons. di Stato, sez. V, 12 febbraio 2008 n. 491 e 23 ottobre 2007 n. 5592);
- nel danno consistente nell’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto, definito nella misura del 10% del valore dell’appalto.
La sentenza ha, quindi, statuito che “l’Amministrazione provvederà a formulare all’appellante una proposta nei termini sopra disposti (art. 34, 4. Co. c.p.a.) secondo i criteri di quantificazione del risarcimento come individuati dalla presente decisione”.
Pertanto, detta pronuncia pubblicata il 4 settembre 2013, munita di formula esecutiva è stata notificata al Ministero soccombente, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro, e successivamente è stato notificato formale atto di diffida e costituzione in mora.
Nel totale silenzio del Ministero il Consorzio CCC ha proposto dinanzi a questo Consiglio di Stato ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
Il Ministero intimato si è costituito tramite il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato un mero atto formale, non contenente difese.
Alla camera di consiglio del 25 novembre la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
La questione attiene all’ottemperanza della sentenza n. 4455 del 2013 pronunciata da questa sez. IV avente ad oggetto l’affidamento di lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’ex ospedale civile S. Sebastiano di Caserta da destinare a sede di Comando Provinciale Guardia di Finanza.
Espone parte istante che sussistono tutti i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza, non avendo l’Amministrazione provveduto ad eseguire il giudicato di cui alla predetta pronuncia.
Il ricorso è fondato.
Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419).
L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439).
Nella specie, la puntuale verifica, da parte di questo giudice dell’ottemperanza, dell’esatto adempimento dell’amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione, ha avuto esito negativo, essendo contrastante con il giudicato la mera inerzia dell’amministrazione, cioè il non facere (c.d. inottemperanza in senso stretto).
Pertanto, in accoglimento del presente ricorso, la Sezione così provvede:
- condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato per le Opere Pubbliche Campania e Molise a corrispondere in favore del CCC, a risarcire i danni e a pagare le spese di lite nella misura e secondo i criteri indicati nella motivazione della sentenza n. 4455/2013, assegnando all’Amministrazione un termine di 30 giorni per formulare la proposta di liquidazione dei danni e delle somme di cui alla sentenza, passata in giudicato e da eseguire, e, ove tale proposta sia accettata, un successivo termine di 15 giorni per il pagamento delle relative somme in favore del CCC;
- in caso di ulteriore inadempimento, la Sezione nomina fin da ora, quale Commissario ad acta, il Consigliere di Stato a riposo Giuseppe Farina, che provvederà all’esecuzione della decisione, anche in deroga alle norme di contabilità dello stato relative al procedimento di spesa, nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte.
L’eventuale compenso del Commissario ad acta e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza come in epigrafe proposto così provvede :
1. ordina al Ministero soccombente, in persona del Ministro p.t., di provvedere – entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza – all’esatta e puntuale ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 4455 del 2013, per cui è causa, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
2. in caso di ulteriore e persistente inottemperanza nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Consigliere di Stato a riposo Giuseppe Farina, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della predetta istanza;
3. condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CPA, nonché al pagamento del compenso del commissario ad acta, ove attivato, liquidato forfettariamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), salvo conguaglio con separato provvedimento, previa apposita notula e relazione all’esito dell’attività espletata;
4. ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;
5. ordina alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente decisione alle parti, nonché al Consigliere di Stato a riposo Giuseppe Farina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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