Monday 01 October 2012 09:02:02

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Revoca o decadenza da contributi e sovvenzioni pubbliche: individuazione del giudice competente a conoscere la controversia

Consiglio di Stato

Secondo l’orientamento costante delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo: - la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale – salvo quando il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa – la legge attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, e dunque la posizione del richiedente è di interesse legittimo; - la fase successiva alla concessione del contributo, in cui (salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità per il suo contrasto con il pubblico interesse) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento agli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Ne deriva che, qualora l’amministrazione – come nel caso di specie, di sottoposizione dell’impresa beneficiaria a un concordato preventivo, sopravvenuta all’erogazione del finanziamento –, nel revocare il contributo o nel dichiararne la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale rispetto alla quale il privato possa invocare posizioni di interesse legittimo, ma si limita ad accertare il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, la tutela del privato ha luogo dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (v. sul punto, in fattispecie analoga di fallimento dell’impresa beneficiaria, Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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