Wednesday 12 March 2014 21:40:50

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Corsi di Laurea in ‘Odontoiatria e protesi dentaria’: no del Consiglio di Stato all'iscrizione ‘per saltum’ al secondo anno dei corsi di studio di laureati in medicina e chirurgia

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez.VI

Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero per l’Istruzione, l’università e la ricerca avverso la sentenza del T.A.R. per la Lombardia con cui è stato accolto il ricorso proposto da due laureati in Medicina e chirurgia e, per l’effetto, è stato annullato il diniego loro opposto dall’Università degli Studi dell’Insubria all’iscrizione diretta al secondo anno del corso di studi della Facoltà di odontoiatria. L’appello è fondato. Va premesso al riguardo che i ricorrenti in primo grado, laureati in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze, avevano presentato istanza di iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria in base alla previsioni di cui al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 (recante ‘Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia’). E’ noto al riguardo che il decreto in questione, nel prevedere l’istituzione del richiamato Corso di laurea, aveva altresì aggiunto, nell’ambito del R.D. 30 settembre 1938, n. 1652 (‘Disposizioni sul’ordinamento didattico universitario’) la tabella XVIII-bis (rubricata, appunto, ‘Laurea in odontoiatria e protesi dentaria’). La tabella in questione disponeva in effetti la possibilità per i laureati in Medicina e Chirurgia di ottenere l’iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria (“Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno (…)”. Ora, se per un verso è vero che il pregresso sistema di cui al d.P.R. 135 del 1980 consentiva tale particolare forma di iscrizione ‘per saltum’ alla sola condizione della sussistenza di posti vacanti rispetto alla programmazione annuale, è pur vero che il sistema stesso di cui al medesimo d.P.R. 135 è stato profondamente inciso dalla riforma in tema di accesso programmato al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria di cui alla l. 2 agosto 1999, n. 264 (recante ‘Norme in materia di accessi ai corsi universitari’). Tale nuovo sistema, nell’introdurre in modo generalizzato un regìme di ‘numero chiuso’ volto all’ottimizzazione dei posti disponibili per l’accesso alla Facoltà di Odontoiatria, ha determinato il superamento dei pregressi regìmi di vantaggio, fra cui quello di cui al d.P.R. 135, cit., espressamente richiamato dagli odierni appellati. Sotto tale aspetto deve essere qui puntualmente confermato il contenuto dell’ordinanza cautelare della Sezione, n. 2553 del 23 magio 2006 (correttamente richiamato dalla Difesa erariale), con cui si è affermato che la disciplina in tema di accesso programmato al corso di laurea in ‘Odontoiatria e protesi dentaria’, previa procedura selettiva dei soggetti interessati, ha esplicato effetto abrogativo di ogni pregressa disposizione in ordine alle modalità di iscrizione al corso di laurea in parola, ivi compresa quella inerente al canale di accesso per i laureati in medicina e chirurgia. Del resto, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di escludere che il rapporto fra il pregresso sistema di cui al d.P.R. 135 del 1980 e quello di cui alla successiva legge n. 264 del 1999 possa essere governato dal principio di specialità (‘lex posterior generalis non derogat priori speciali’). Al riguardo si è affermato che la normativa di cui al d.P.R. 135 del 1980 si limita a disciplinare l'iscrizione ad un nuovo Corso di laurea di soggetti già laureati e che abbiano già superato esami contemplati nell'ordinamento del nuovo Corso, consentendo la possibilità di un'iscrizione diretta al secondo anno, o superiore, previo riconoscimento degli esami sostenuti (Cons. Stato, VI, 14 novembre 2003, n. 7278). Del tutto diverso è l'ambito di applicazione della legge n. 264 del 1999 che attiene alla programmazione degli accessi a taluni Corsi di laurea per i quali è reputato necessario fissare un "numero chiuso" di iscrizioni, onde garantire standard formativi adeguati, in conformità anche a quanto stabilito dalle direttive comunitarie. Non v'è dunque tra le due normative poste a confronto un rapporto di genere e specie, mancando affatto un comune denominatore, e non sussistono pertanto i presupposti per applicare il principio della prevalenza della norma speciale su quella generale (ivi). La richiamata giurisprudenza di questo Consiglio ha altresì chiarito che la novella del 1999 ha istituito un sistema volto a valutare l’attitudine per l’ammissione a un certo corso di laurea, ma pur sempre in funzione della definizione del numero ottimale di iscritti nei vari anni di corso. La richiamata giurisprudenza ha quindi chiarito che, questa essendo la finalità della legge, “[è] palese che il problema dell'accesso programmato prescinde totalmente dal "curriculum" percorso dallo studente ed è perciò irrilevante, ai fini di stabilire il numero ottimale per la frequenza del corso, che si tratti di studente già in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia” (sentenza n. 7278 del 2003, cit.). Il Collegio non rinviene nel caso di specie ragioni sistematiche o fattuali per discostarsi da quanto stabilito dalla richiamata giurisprudenza. Pertanto, i ricorrenti in primo grado non avrebbero avuto alcun titolo alla più volte richiamata iscrizione ‘per saltum’ al secondo anno del corso di studi. Sotto tale aspetto, il richiamo alla sussistenza o meno di posti in organico (al quale risultava limitato – e in modo effettivamente discutibile – il diniego di iscrizione impugnato in primo grado) non sortiva alcun effetto ai fini della spettanza del vantato titolo all’iscrizione al corso di laurea.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale del 2009, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi dell'Insubria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 

contro

Paola Gioacchini, Filippo Maria Formichini Bigi

per la riforma della sentenza del t.a.r. della lombardia, sezione i, n. 3076/2008

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

L’appellante Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca riferisce che, con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Lombardia e recante il n. 3076/08, i dottori Gioacchini e Formichini, premesso di essere laureati in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Firenze e di aver presentato domanda per ottenere l’iscrizione diretta al secondo anno di corso presso l’Università degli Studi dell’Insubria, impugnavano i provvedimenti con cui quest’ultima Università aveva respinto la loro domanda in ragione della mancanza di posti disponibili.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti di diniego essenzialmente per il carattere insufficiente della motivazione posta a fondamento del diniego di iscrizione (diniego che, si ripete, era stato fondato in via sostanzialmente esclusiva sulla mancanza di posti disponibili).

La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dal Ministero in epigrafe il quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico complesso motivo.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero per l’Istruzione, l’università e la ricerca avverso la sentenza del T.A.R. per la Lombardia con cui è stato accolto il ricorso proposto da due laureati in Medicina e chirurgia e, per l’effetto, è stato annullato il diniego loro opposto dall’Università degli Studi dell’Insubria all’iscrizione diretta al secondo anno del corso di studi della Facoltà di odontoiatria.

2. L’appello è fondato.

Va premesso al riguardo che i ricorrenti in primo grado, laureati in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze, avevano presentato istanza di iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria in base alla previsioni di cui al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 (recante ‘Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia’).

E’ noto al riguardo che il decreto in questione, nel prevedere l’istituzione del richiamato Corso di laurea, aveva altresì aggiunto, nell’ambito del R.D. 30 settembre 1938, n. 1652 (‘Disposizioni sul’ordinamento didattico universitario’) la tabella XVIII-bis (rubricata, appunto, ‘Laurea in odontoiatria e protesi dentaria’).

La tabella in questione disponeva in effetti la possibilità per i laureati in Medicina e Chirurgia di ottenere l’iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria (“Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno (…)”.

Ora, se per un verso è vero che il pregresso sistema di cui al d.P.R. 135 del 1980 consentiva tale particolare forma di iscrizione ‘per saltum’ alla sola condizione della sussistenza di posti vacanti rispetto alla programmazione annuale, è pur vero che il sistema stesso di cui al medesimo d.P.R. 135 è stato profondamente inciso dalla riforma in tema di accesso programmato al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria di cui alla l. 2 agosto 1999, n. 264 (recante ‘Norme in materia di accessi ai corsi universitari’).

Tale nuovo sistema, nell’introdurre in modo generalizzato un regìme di ‘numero chiuso’ volto all’ottimizzazione dei posti disponibili per l’accesso alla Facoltà di Odontoiatria, ha determinato il superamento dei pregressi regìmi di vantaggio, fra cui quello di cui al d.P.R. 135, cit., espressamente richiamato dagli odierni appellati.

Sotto tale aspetto deve essere qui puntualmente confermato il contenuto dell’ordinanza cautelare della Sezione, n. 2553 del 23 magio 2006 (correttamente richiamato dalla Difesa erariale), con cui si è affermato che la disciplina in tema di accesso programmato al corso di laurea in ‘Odontoiatria e protesi dentaria’, previa procedura selettiva dei soggetti interessati, ha esplicato effetto abrogativo di ogni pregressa disposizione in ordine alle modalità di iscrizione al corso di laurea in parola, ivi compresa quella inerente al canale di accesso per i laureati in medicina e chirurgia.

Del resto, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di escludere che il rapporto fra il pregresso sistema di cui al d.P.R. 135 del 1980 e quello di cui alla successiva legge n. 264 del 1999 possa essere governato dal principio di specialità (‘lex posterior generalis non derogat priori speciali’).

Al riguardo si è affermato che la normativa di cui al d.P.R. 135 del 1980 si limita a disciplinare l'iscrizione ad un nuovo Corso di laurea di soggetti già laureati e che abbiano già superato esami contemplati nell'ordinamento del nuovo Corso, consentendo la possibilità di un'iscrizione diretta al secondo anno, o superiore, previo riconoscimento degli esami sostenuti (Cons. Stato, VI, 14 novembre 2003, n. 7278).

Del tutto diverso è l'ambito di applicazione della legge n. 264 del 1999 che attiene alla programmazione degli accessi a taluni Corsi di laurea per i quali è reputato necessario fissare un "numero chiuso" di iscrizioni, onde garantire standard formativi adeguati, in conformità anche a quanto stabilito dalle direttive comunitarie.

Non v'è dunque tra le due normative poste a confronto un rapporto di genere e specie, mancando affatto un comune denominatore, e non sussistono pertanto i presupposti per applicare il principio della prevalenza della norma speciale su quella generale (ivi).

La richiamata giurisprudenza di questo Consiglio ha altresì chiarito che la novella del 1999 ha istituito un sistema volto a valutare l’attitudine per l’ammissione a un certo corso di laurea, ma pur sempre in funzione della definizione del numero ottimale di iscritti nei vari anni di corso.

La richiamata giurisprudenza ha quindi chiarito che, questa essendo la finalità della legge, “[è] palese che il problema dell'accesso programmato prescinde totalmente dal "curriculum" percorso dallo studente ed è perciò irrilevante, ai fini di stabilire il numero ottimale per la frequenza del corso, che si tratti di studente già in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia” (sentenza n. 7278 del 2003, cit.).

Il Collegio non rinviene nel caso di specie ragioni sistematiche o fattuali per discostarsi da quanto stabilito dalla richiamata giurisprudenza.

Pertanto, i ricorrenti in primo grado non avrebbero avuto alcun titolo alla più volte richiamata iscrizione ‘per saltum’ al secondo anno del corso di studi.

Sotto tale aspetto, il richiamo alla sussistenza o meno di posti in organico (al quale risultava limitato – e in modo effettivamente discutibile – il diniego di iscrizione impugnato in primo grado) non sortiva alcun effetto ai fini della spettanza del vantato titolo all’iscrizione al corso di laurea.

Si intende con ciò dire che la sussistenza o meno dei posti in questione risultava del tutto irrilevante ai fini della vicenda di causa in quanto presupponeva l’applicabilità di un regìme normativo di favore che certamente non poteva essere invocato dai ricorrenti in primo grado.

3. Per tali motivi il ricorso in appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposta la eiezione del ricorso di primo grado.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Sergio De Felice, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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