Thursday 05 June 2014 18:20:55
Provvedimenti Regionali Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Emilia Romagna Parma Sez. I
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza (da ultimo ribadito da questa Sezione con sentenza n. 82/2014) che ai fini dell’accesso alla documentazione amministrativa sia necessario “un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e che "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.)” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515). Ciò comporta che “anche nel caso delle organizzazioni sindacali, ai fini della valutazione sull'accessibilità o meno d'un documento (o di parti esso) occorre verificare il tipo di interesse perseguito che, ovviamente, deve essere giuridicamente rilevante e di cui il sindacato deve essere direttamente portatore in relazione a ciascuna fattispecie” (TAR Basilicata, 21 marzo 2013, n. 143). Nel caso di specie, esattamente come nella fattispecie già esaminata nel giudizio n. 311/2013 definito con la già citata sentenza n. 82/2014, a sostegno della richiesta di accesso presentata, UGL non allega un interesse proprio del sindacato al corretto esercizio delle libertà e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale spettante all'intera categoria interessata), ma gli interessi particolari dei singoli associati al sindacato lesi da una pretesa illegittima applicazione di atti organizzativi disciplinanti il servizio dai medesimi prestato con la conseguenza che una eventuale e successiva iniziativa processuale (nella specie allegata a sostegno dell’esistenza dell’interesse all’ostensione della documentazione richiesta) non potrà che essere proposta dai singoli dipendenti ai quali, proprio per tale ragione, spetta la legittimazione ad acquisire la documentazione necessaria alla difesa in giudizio. Sul punto si richiama l’ormai pacifico principio giurisprudenziale in base al quale “a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sindacati, i quali - allo stato della vigente legislazione - hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell'ambito di una controversia collettiva, per l'applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell'ambito di una controversia individuale di lavoro”(Cass. Sez. Lav., 3 novembre 1983 n. 6480). Da tale principio deriva che “alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell'interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell'esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1995 n. 158 e T.A.R. Abruzzo, 11 ottobre 1995 n. 451)” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro general*del 2014, proposto da:
Ugl Comunicazioni - Unione Generale del Lavoro di Parma, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Banchini presso il quale elegge domicilio, in Parma, borgo Garimberti n. 4;
contro
Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ambroz e Antonella Imbastari, con domicilio eletto presso la Filiale di Parma Poste Italiane S.p.A., in Parma, via Pastrengo n. 1;
nei confronti di
Giuseppe Cacciolla;
per l'annullamento
del provvedimento del diniego di accesso del 15 gennaio 2014 opposto da Poste Italiane S.p.A. all’istanza presentata in data 27 dicembre 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 27 dicembre 2013, la ricorrente Associazione sindacale (UGL) chiedeva alla resistente Società di accedere ai “cartellini orario, dal lunedì al sabato, dei seguenti portalettere …” (indicando 10 nominativi), alle “prestazioni aggiuntive effettuate sempre in tale arco temporale per gli stessi portalettere” ed alle “prestazioni straordinarie svolte nel medesimo periodo per i medesimi portalettere” relativamente al periodo 1 giugno – 20 dicembre 2013.
A comprova del proprio interesse all’accesso, l’Associazione rappresentava che intendeva “proporre una domanda giudiziale volta a far accertare l’inadempimento di Poste Italiane spa agli obblighi contrattuali assunti negli accordi sindacali intervenuti e quelli normativamente previsti in relazione agli orari di lavoro giornalieri imposti ai portalettere del PDD di Traversetolo …”.
Poste Italiane, con atto del 15 gennaio 2014, respingeva l’istanza sul presupposto che la richiedente fosse “carente in termini di titolarità dell’interesse e di documentazione richiesta, dei requisiti previsti per l’accoglimento dell’istanza ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.”.
La ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione degli artt. 22, 23 e 25 della L. n. 241/1990, del D.P.R. n. 184/2006, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di correttezza e buona fede.
Poste Italiane si costituiva in giudizio eccependo la tardività del ricorso, la carenza di legittimazione dell’Organizzazione sindacale e, infine, l’inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 241/1990 alla documentazione oggetto della richiesta di ostensione in questione.
All’esito della camera di consiglio del 30 aprile 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dell’Associazione ricorrente che non vanta un interesse del quale possa ritenersi portatrice in proprio.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza (da ultimo ribadito da questa Sezione con sentenza n. 82/2014) che ai fini dell’accesso alla documentazione amministrativa sia necessario “un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e che "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.)” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).
Ciò comporta che “anche nel caso delle organizzazioni sindacali, ai fini della valutazione sull'accessibilità o meno d'un documento (o di parti esso) occorre verificare il tipo di interesse perseguito che, ovviamente, deve essere giuridicamente rilevante e di cui il sindacato deve essere direttamente portatore in relazione a ciascuna fattispecie” (TAR Basilicata, 21 marzo 2013, n. 143).
Nel caso di specie, esattamente come nella fattispecie già esaminata nel giudizio n. 311/2013 definito con la già citata sentenza n. 82/2014, a sostegno della richiesta di accesso presentata, UGL non allega un interesse proprio del sindacato al corretto esercizio delle libertà e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale spettante all'intera categoria interessata), ma gli interessi particolari dei singoli associati al sindacato lesi da una pretesa illegittima applicazione di atti organizzativi disciplinanti il servizio dai medesimi prestato con la conseguenza che una eventuale e successiva iniziativa processuale (nella specie allegata a sostegno dell’esistenza dell’interesse all’ostensione della documentazione richiesta) non potrà che essere proposta dai singoli dipendenti ai quali, proprio per tale ragione, spetta la legittimazione ad acquisire la documentazione necessaria alla difesa in giudizio.
Sul punto si richiama l’ormai pacifico principio giurisprudenziale in base al quale “a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sindacati, i quali - allo stato della vigente legislazione - hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell'ambito di una controversia collettiva, per l'applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell'ambito di una controversia individuale di lavoro”(Cass. Sez. Lav., 3 novembre 1983 n. 6480).
Da tale principio deriva che “alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell'interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell'esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1995 n. 158 e T.A.R. Abruzzo, 11 ottobre 1995 n. 451)” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165)
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente la pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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