Wednesday 17 September 2014 16:38:37
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 3.9.2014
Nel giudizio in esame un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Vibo Valentia ha chiesto di essere trasferito in Sicilia ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri). Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati. Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti. In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto in parte l'appello proposto dal Ministero della Difesa. in primo luogo il Collegio ha ritenuto priva di fondamento la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7). Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari. Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento. Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio. Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.). A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Omissis
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 01077/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso ad atti detenuti dall’amministrazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Alletto Sanfilippo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Paoletti (su delega di Girolamo Rubino) e l'avv. dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. * è un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Vibo Valentia che ha chiesto di essere trasferito in Sicilia ai fini di un ricongiungimento al coniuge lavoratore. Il Comando ha opposto un diniego, ed il carabiniere è ricorso al TAR. Ha fatto inoltre domanda di accesso al fine di verificare la situazione degli organici nei Comandi di appartenenza e di invocata destinazione, nonché i motivi per i quali alcuni dei colleghi erano stati trasferiti, prima e dopo. Il Comando ha denegato l’ostensione ritenendola inibita dall’art. 1049 del dPR 90/2010 (atti riguardanti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento….dell’Arma dei carabinieri).
Il TAR ha accolto il ricorso, in relazione agli atti di natura organizzativa, ritenendo sussistere ineludibili esigenze di difesa del ricorrente; lo ha dichiarato invece inammissibile per gli atti riguardanti il trasferimento di altri militari in quanto non notificato ai controinteressati.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’amministrazione. Gli atti sarebbero riservati ex art. 1049 dPR 90/2010, e comunque non utili alla difesa in giudizio del ricorrente attesa la discrezionalità che connota i trasferimenti.
Ha inoltre proposto appello incidentale il sig. *. La mancata notifica ai controinteressati sarebbe proprio l’effetto del mancato riscontro dell’istanza di accesso, nella parte in cui con essa si chiedeva copia dei documenti contenenti indicazioni sull’attuale residenza degli stessi, talché ad impossibilia nemo tenetur.
In sede cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per un inibitoria della provvisoria efficacia della sentenza gravata, sicché, nelle more della decisione l’amministrazione ha consentito l’accesso, seppur nelle forme della sola visione.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 giugno 2014.
L’appello principale è solo in parte fondato, nei limiti di cui si dirà.
Priva di fondamento è la censura in ordine alla violazione dell’art. 1049 comma 2 lett. b) del dPR 90/2010. E’ vero che la norma sottrae all’accesso per 50 anni “i documenti concernenti la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche”, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90. E’ quindi a tale fonte che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione (per quanto qui rileva) all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24 comma 7).
Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento.
Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare – come perorato dall’appellante - la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio.
Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.).
A motivo di ciò, nel caso di specie, pur dovendosi affermare il diritto del militare ad ottenere accesso alla documentazione richiesta, deve nondimeno individuarsi, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie. Le copie, in quando riproducibili e divulgabili, potrebbero infatti arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall’amministrazione (incolumità, sicurezza), senza al contempo garantire all’istante un’utilità ulteriore, necessaria in chiave difensiva, rispetto a quanto già assicurato dalla conoscenza del dato e dalla sua valorizzabilità in giudizio.
E’ solo in tali ristretti limiti che l’appello dell’amministrazione può essere accolto.
Del tutto infondato è invece l’appello incidentale. Non v’è dubbio che il ricorso per l’accesso, in ordine ad atti per i quali emerge la possibile lesione della sfera di riservatezza di terzi, debba essere notificato a questi ultimi. Nel caso di specie non lo è stato, e non certo in ragione del rifiuto dell’amministrazione di ostendere copia della documentazione anagrafica dei terzi. Evidentemente l’indirizzo ai fini della notifica avrebbe potuto essere semplicemente richiesto all’amministrazione, senza l’intermediazione di una, invero ultronea ed artificiosa, richiesta di accesso.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla peculiarità della questione, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nelle sole forme della visione.
Definitivamente provvedendo sull’appello incidentale, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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