Thursday 03 January 2013 18:57:34

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

La autenticazione della dichiarazione di accettazione delle candidature effettuata con riferimento ai dati anagrafici di soggetto diverso non è una mera irregolarità, ma comporta invalidità sostanziale della autenticazione

TAR Campania

La necessità della autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature è prevista dall'articolo 32, comma 9, n. 2 del TU n. 570/1960; ed il TU citato non prevede la sanzione di inammissibilità della candidatura per il solo caso della irregolarità formale nell'autentica, disponendo l'art. 33 lettera c) del detto TU che l'Ufficio deve eliminare i candidati: “...per i quali manca o è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 32, comma 9, n. 2” . In proposito la giurisprudenza amministrativa ha elaborato una serie di ipotesi che comportano l’esclusione dei candidati per invalidità della autentica, tra cui è prevista la nullità della dichiarazione di accettazione della candidatura per mancanza assoluta della autentica (cfr. Consiglio di Stato, n. 282/1998); e tanto in considerazione della circostanza che la autenticazione, nelle operazioni di presentazione delle liste dei candidati, è requisito prescritto ad substantiam, per garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni. Invero, il caso di specie deve ritenersi equiparato alla nullità per mancanza assoluta della autentica, tale essendo questa’ultima che si riferisce ad un soggetto (che se pur omonimo) appare diverso in relazione alla data di nascita e residenza indicate, in modo da comportare una incertezza in ordine al candidato che è stato identificato dal pubblico ufficiale autenticante. Al riguardo, è utile ricordare che secondo l'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”. Sotto il profilo sostanziale è, quindi, essenziale il corretto accertamento della identità della persona che sottoscrive (fase accertativa): che può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore. Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione sintetica di modalità identificative utili ad evidenziare il rispetto di dette garanzie. In questa prospettiva l'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, ma e' un requisito prescritto ad substantiam, per garantire, nell'interesse pubblico con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta....Alla stregua della legislazione attualmente vigente, essendo ogni persona individuata nella sua unicità attraverso i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) è evidente che tali dati debbano essere indefettibilmente rilevati e riferiti al fine di stabilire chi esattamente sia la persona che appone la sottoscrizione; tale specificazione è un presupposto dell'identificazione, ossia del riconoscimento del candidato. Sicché la autenticazione effettuata con attestazione dei dati anagrafici di persona diversa, viola il disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, che impone al pubblico ufficiale autenticante di accertare l'identità di chi sottoscrive.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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