Saturday 16 March 2013 18:13:18

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Il giudizio in materia di accesso: il giudice amministrativo, nell’indagare sulla sussistenza del diritto di accesso ai documenti richiesti in capo all’interessato, deve tener conto anche delle ragioni esternate dall’amministrazione in sede giudiziale

TAR Lazio

Per costante giurisprudenza, il giudizio in materia di accesso – anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza e il relativo ricorso deve essere esperito nel termine perentorio di 30 giorni (C. Stato, A.P., 24 giugno 1999, n. 16) – è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificarne il diniego. Tant’è vero che, anche nel caso di impugnativa del silenzio diniego sull'accesso, l'amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti, e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all'esibizione, si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni (Tar Lazio, II, 18 gennaio 2010, n. 395; 22 aprile 2010, nn. 8015 e 8016; C. Stato, V, 7 novembre 2008, n. 5573; V, 11 maggio 2004, n. 2966; IV, 2 luglio 2002, n. 3620; VI, 9 maggio 2002, n. 2542). In applicazione dei predetti canoni ermeneutici, il giudice amministrativo, nell’indagare sulla sussistenza del diritto di accesso ai documenti richiesti in capo all’interessato, deve indi tener conto anche delle ragioni esternate dall’amministrazione in sede giudiziale. Nella fattispecie, le ragioni addotte nell’odierno giudizio dall’amministrazione, rimasta come detto inerte a seguito della presentazione da parte della società ricorrente dell’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento, conclusosi con esito a lei sfavorevole, per l’attribuzione dei diritti d’uso di risorse frequenziali alle società odierne contro-interessate, consistono esclusivamente nell’illustrazione dell’infondatezza delle doglianze formulate dalla stessa società in un diverso gravame (di cui meglio in fatto) interposto avverso il predetto esito negativo. Siffatto percorso motivazionale non è in alcun modo idoneo a sorreggere il rigetto dell’istanza di accesso per cui è causa. Non pare, innanzitutto, possa esservi dubbio che la società ricorrente vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti relativi al procedimento cui ha infruttuosamente partecipato. L’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, afferma infatti che per diritto di accesso si intende “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (comma 1, lett. a), intendendosi per “interessati”, “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” (comma 1, lett. b). Il comma 2 dello stesso art. 22 della l. 241/1990 afferma che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza”. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (18 aprile 2006, n. 6), ha qualificato il “diritto di accesso” come una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali, risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi). Il diritto di accesso si presenta, dunque, come posizione strumentale riconosciuta a un soggetto che sia già titolare di una diversa “situazione giuridicamente tutelata”, e che abbia, in collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso uno o più documenti amministrativi. Il diritto di accesso può, indi, giustamente, e notoriamente, fondarsi – come nella fattispecie – sul diritto alla tutela della propria posizione giuridica in sede giudiziaria, senza che, al riguardo, possano essere opposti limiti temporali (art. 22, comma 6:”Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”), ovvero condizioni personali che a tale diversa sede siano ascrivibili, ovvero ancora – e il principio è qui dirimente – valutazioni in ordine alla più o meno efficace utilizzabilità del documento ai fini di tutela in sede giudiziaria, che non spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso valutare. Può aggiungersi, ad abundantiam, che il comma 7 dell’art. 24 della ridetta legge n. 241/1990 prescrive che l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici debba comunque essere garantito anche laddove – ipotesi che nella specie non sembra essere sussistente – operi una causa di esclusione del diritto all’accesso, secondo i precedenti commi da 1 a 6.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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