Saturday 16 March 2013 18:35:09

Provvedimenti Regionali  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

In caso di impugnazione di strumenti urbanistici attuativi, quali piani di lottizzazione o piani di recupero, da parte di soggetti terzi perché non direttamente contemplati in essi, quali i confinanti, il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione nell'albo del Comune

TAR Lombardia

Ai sensi dell’art. 16, l. n. 1150/1942, “il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito”. In forza di questa previsione - in questa parte vigente, essendo l’abrogazione disposta dall’art. 58, d.P.R. n. 327/2001 limitata alle norme riguardanti l'espropriazione - sussiste in capo alla p.a. un obbligo di notifica individuale, ma solo per i proprietari di immobili direttamente incisi dalla disciplina del piano (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 9 novembre 2012, n. 2729; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2010, n. 9537). In caso di impugnazione di strumenti urbanistici attuativi, quali piani di lottizzazione o piani di recupero, da parte di soggetti terzi perché non direttamente contemplati in essi, quali i confinanti, il termine per l'impugnazione decorre, quindi, dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione nell'albo del Comune (v. Consiglio Stato sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1910; sez. V, 12 aprile 2001, n. 2284; Consiglio Stato sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 254; T.A.R. Milano Lombardia sez. II, 2 febbraio 2005, n. 197). Nel caso di specie - come chiarito dalla difesa della controinteressata nel corso dell’udienza e non contestato dal difensore delle ricorrenti - la strada di cui le ricorrenti si affermano proprietarie è esterna al perimetro del piano di lottizzazione e non coincide con la strada di cui è prevista la cessione all’amministrazione comunale. In ogni caso, anche se così non fosse, non può ritenersi che le ricorrenti avessero titolo alla notifica individuale dell'atto di approvazione del piano in forza dell’asserito diritto di proprietà sulla strada in questione. Come affermato nella sentenza di questo Tar, sez. II, 9 novembre 2012, n. 2729, l’amministrazione è tenuta ad effettuare la notifica della deliberazione di approvazione di un piano attuativo ai proprietari risultanti dai registri catastali, tranne in casi eccezionali in cui vi sia una sicura ed esatta conoscenza della situazione dominicale. Nel caso di specie, invece, la verifica della effettiva esistenza di un diritto di proprietà sulla strada comporta complesse indagini di cui l’amministrazione non può certamente ritenersi onerata.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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