Saturday 18 May 2013 12:40:41

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

L'assenza del parere di regolarità contabile e del parere tecnico e' una mera irregolarità che non ridonda in un vizio di legittimità

Consiglio di Stato

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure imperniate sull’assenza del parere di regolarità contabile e sulla necessità che il parere tecnico venisse espresso dal Responsabile per il personale e non dal Segretario comunale, ma per ragioni diverse da quelle poste a base dell’impugnata sentenza (secondo cui il primo non sarebbe necessario non comportando un impegno di spesa, mentre il secondo sarebbe stato correttamente espresso dal Segretario comunale sulla scorta di una non condivisibile esegesi del comma 3 dell’art. 49, t.u. enti locali.).Invero, secondo un consolidato orientamento (cfr. Cons. St., sez. IV, 26 gennaio 2012, n. 351; sez IV, 22 giugno 2006, n. 3888; n. 1567 del 2001; 23 aprile 1998, n. 670), i pareri in questione rilevano solo sul piano interno, pertanto, la loro assenza si traduce in una mera irregolarità e non ridonda in un vizio di legittimità.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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