Monday 09 December 2013 23:12:47
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame dichiara di condividere quanto affermato dal primo giudice sulla insussistenza del diritto dei lavoratori socialmente utili all’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cui si tratta, essendo prevista la riserva dei posti a loro favore al fine della partecipazione ad un avviamento a selezione, come peraltro già chiarito in giurisprudenza affermandosi che “E’ vero in diritto…che i ricorrenti, lavoratori socialmente utili, avevano diritto, L. 17 maggio 1999, n. 144, ex art. 45, comma 8, all’avviamento a selezione L. 28 febbraio 1987, n. 56, ex art. 16 per la quota riservata (30% dei posti). Il cit. art. 45, comma 8, prevede infatti che, in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12 e’ riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’art. 16 cit.. Questo è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l’assunzione, bensì la partecipazione ad un "avviamento a selezione" con chiamata nominativa in vista di un inquadramento nei livelli retributivo - funzionali per i quali non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Quindi in generale i lavoratori socialmente utili hanno diritto ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dell’art. 16 cit. (e in particolare della graduatoria circoscrizionale), per essere sottoposti a selezione (tale e’ appunto l’avviamento a selezione) al fine di verificare, tra l’altro, il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; e ciò anche se in ipotesi i lavoratori socialmente utili iscritti nell’elenco della circoscrizione fossero in numero inferiore ai posti riservati. Insomma l’art. 45, comma 8, non garantisce la automatica "stabilizzazione" dei lavoratori socialmente utili, ma solo un percorso riservato per l’accesso al pubblico impiego. Ove la pubblica amministrazione, obbligata alla chiamata, frapponga ostacoli - come nella specie non facendo la chiamata a selezione ex art. 16 per i posti riservati ma mettendoli tutti a concorso - i lavoratori socialmente utili non hanno diritto per cio’ solo alla costituzione del rapporto di pubblico impiego.” (Cass. civ. 25 novembre 2010, n. 23928). Così come è da condividere, in coerenza con tale quadro, l’ulteriore asserzione del primo giudice per cui nella normativa di disciplina della fattispecie risulta posta la sussistenza di vacanze in organico quale condizione preliminare per l’attivazione del procedimento di applicazione della riserva, tramite l’avvio a selezione della prevista quota del 30 per cento, essendo riferita la quota ai “posti da ricoprire” (art. 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999), sussistendo inoltre la condizione anche prevista dal citato art. 587 del d.lgs. n. 297 del 1994.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale *****del 2013, proposto da Pierangelo Bianchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Orlandino, con domicilio eletto presso Leonardo Musa in Roma, piazza Randaccio, 1;
contro
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI LECCE - SEZIONE II: n. 1977/2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Orlandino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor Pierangelo Bianchi (in seguito: “ricorrente”), con il ricorso n. 517 del 2012 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto:
- l’annullamento del silenzio rifiuto e/o rigetto venutosi a creare a seguito di atto di diffida e messa in mora notificato, in data 19 gennaio 2012, agli Uffici Amministrativi di Brindisi (ex Provveditorato agli Studi) in persona del Dirigente in carica, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro in carica;
- la declaratoria:
- del suo diritto al perfezionamento della procedura di cui all'art.16 della legge n. 56 del 1987 e all'art. 45 della legge n. 144 del 1999 per il suo avviamento e assunzione nella misura del 30% dei posti messi a concorso, per il profilo di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall'anno scolastico 1999/2000 e sino all'anno scolastico in corso;
- nonché dell'obbligo da parte dell'amministrazione ad attivare le doverose procedure di legge per l'avviamento ad assunzione dell'istante.
2. Il Tribunale amministrativo per la Puglia, Lecce, sezione seconda, con la sentenza n. 1977 del 2012 ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
4. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione .
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si afferma che dalla normativa di riferimento, data dall’art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e dall’art 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), emerge che il diritto dei lavoratori socialmente utili alla riserva dei posti nelle assunzioni per il personale delle amministrazioni non ha per oggetto l’assunzione ma la partecipazione ad un avviamento a selezione.
Ciò in quanto:
- il citato art. 16 della legge n. 56 del 1987 dispone che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (ivi indicate) dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo – funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo avvengono sulla base di selezioni eseguite tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità;
- nell’art. 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999 si dispone che ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (relativa alle assunzioni obbligatorie) “è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni”;
- ciò significa che detti lavoratori beneficiano di una riserva non dei posti già messi a concorso ma da ricoprire mediante avviamenti a selezione, dovendosi quindi provvedere a detrarre tale quota dai posti disponibili messi a concorso, richiedendo altresì la normativa il presupposto dell’accertata scopertura di organico dei posti da ricoprire nei livelli retributivo – funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, con la connessa decisione delle Amministrazioni di provvedere alla loro copertura;
- essendo previsto il requisito della scopertura di organico anche nell’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; in seguito “Testo unico”) per le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica, nonché essendo comunque disposto in via generale, nel medesimo Testo unico, che le assunzioni in applicazione dell’art. 16 della legge n. 56 del 1987 possono essere attuate soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali (articoli 587e 581).
In questo quadro le pronunce del Consiglio di Stato di annullamento del decreto ministeriale n. 262 del 2000, allegate dal ricorrente, hanno la sola conseguenza di conformare l’operato dell’Amministrazione resistente alla condizione che si ridetermini la circostanza della scopertura di organico, dovendo di conseguenza essere giudicato infondato il ricorso se con esso si chieda un inammissibile obbligo di ricostituire una scopertura di organico in capo alla pubblica amministrazione.
2. Nell’appello si richiama anzitutto che: a) in occasione delle assunzioni del personale ATA disposte per l’anno scolastico 1999- 2000, il Provveditore agli Studi di Brindisi non aveva accantonato la quota del 30 per cento riservata ai lavoratori socialmente utili dall’ordinanza n. 153 del 2000 di indizione dei concorsi, ma aveva disposto l’attribuzione di tutti i posti vacanti al personale ATA, deducendo di avere con ciò dato attuazione al decreto ministeriale n. 262 del 2000, recante la sospensione per l’anno scolastico 2000-2001 dell’applicazione della detta riserva; b) al riguardo questo Consiglio di Stato, con la decisione n. 6803 del 2002, aveva ritenuto tali atti adottati in violazione dell’art. 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999 e dell’art. 2 della citata ordinanza n. 153 del 2000, annullandoli nella parte recante la non applicazione della riserva.
Ne consegue, si sostiene in sintesi, che avendo la detta sentenza carattere generale in parte qua, l’Amministrazione è obbligata a ripristinare la riserva dei posti di cui si tratta e a provvedere alla loro copertura mediante l’assunzione dei lavoratori socialmente utili relativamente agli anni scolastici a far data dal 2000/2001 ad oggi.
In questo quadro è da ritenere l’erroneità dell’impugnata sentenza di primo grado poiché, in sostanza, sancisce la permanente impossibilità per il ricorrente di conseguire quanto gli è dovuto all’esito dell’annullamento dei provvedimenti con cui non si era dato luogo alla, pure obbligatoria, previsione della riserva, avendo in tal senso operato l’Amministrazione nonostante le diffide inoltrate.
3. L’appello deve essere accolto nei termini che seguono.
3.1. Il Collegio condivide quanto affermato dal primo giudice sulla insussistenza del diritto dei lavoratori socialmente utili all’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cui si tratta, essendo prevista la riserva dei posti a loro favore al fine della partecipazione ad un avviamento a selezione, come peraltro già chiarito in giurisprudenza affermandosi che “E’ vero in diritto…che i ricorrenti, lavoratori socialmente utili, avevano diritto, L. 17 maggio 1999, n. 144, ex art. 45, comma 8, all’avviamento a selezione L. 28 febbraio 1987, n. 56, ex art. 16 per la quota riservata (30% dei posti). Il cit. art. 45, comma 8, prevede infatti che, in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 12 e’ riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’art. 16 cit.. Questo è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l’assunzione, bensì la partecipazione ad un "avviamento a selezione" con chiamata nominativa in vista di un inquadramento nei livelli retributivo - funzionali per i quali non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Quindi in generale i lavoratori socialmente utili hanno diritto ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dell’art. 16 cit. (e in particolare della graduatoria circoscrizionale), per essere sottoposti a selezione (tale e’ appunto l’avviamento a selezione) al fine di verificare, tra l’altro, il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; e ciò anche se in ipotesi i lavoratori socialmente utili iscritti nell’elenco della circoscrizione fossero in numero inferiore ai posti riservati. Insomma l’art. 45, comma 8, non garantisce la automatica "stabilizzazione" dei lavoratori socialmente utili , ma solo un percorso riservato per l’accesso al pubblico impiego. Ove la pubblica amministrazione, obbligata alla chiamata, frapponga ostacoli - come nella specie non facendo la chiamata a selezione ex art. 16 per i posti riservati ma mettendoli tutti a concorso - i lavoratori socialmente utili non hanno diritto per cio’ solo alla costituzione del rapporto di pubblico impiego.” (Cass. civ. 25 novembre 2010, n. 23928).
Così come è da condividere, in coerenza con tale quadro, l’ulteriore asserzione del primo giudice per cui nella normativa di disciplina della fattispecie risulta posta la sussistenza di vacanze in organico quale condizione preliminare per l’attivazione del procedimento di applicazione della riserva, tramite l’avvio a selezione della prevista quota del 30 per cento, essendo riferita la quota ai “posti da ricoprire” (art. 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999), sussistendo inoltre la condizione anche prevista dal citato art. 587 del d.lgs. n. 297 del 1994.
3.2. Ne consegue, per il caso di specie, che il ricorrente ha titolo a che l’Ufficio scolastico per la Regione Puglia si determini in ordine alla diffida notificata dal ricorrente stesso in data 19 gennaio 2012, provvedendo l’Ufficio a verificare se vi siano vacanze di organico per il posto cui aspira il ricorrente, avendone i titoli ai sensi di legge, e, nel caso positivo, in quanto il posto possa essere coperto e l’Amministrazione decida di provvedervi, ad avviare il ricorrente alla selezione per la copertura del posto, con decorrenza ex nunc dell’eventuale assunzione in corrispondenza alla scopertura attuale dell’organico, comunicando al ricorrente l’esito di tale verifica e delle connesse determinazioni entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
4. Per le ragioni che precedono l’appello è accolto nei limiti ora specificati.
La particolare articolazione della vicenda in fatto e in diritto giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello in epigrafe, n. 5277 del 2013, come da motivazione, e ordina all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia di provvedere con le modalità e nel termine anche in motivazione specificati.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Vito Carella, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 0*/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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