Wednesday 24 March 2021 16:17:11
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI Penale del 19.3.2021
La sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha richiamato i principi sanciti dalle “Sezioni unite che hanno chiarito come, ai fini della individuazione della condotta costrittiva sia necessario polarizzare l'attenzione sugli aspetti contenutistici di quanto il pubblico agente prospetta al soggetto privato e quindi sugli effetti che a quest'ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di vantaggio, ove non aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità.
Occorre valutare, si precisa, la qualità della scelta davanti alla quale l'extraneus viene posto atteso che "la costrizione indica, in via generale, una "eterodeterminazione" dell'altrui volontà, nel senso che si obbliga taluno a compiere un'azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un'azione che altrimenti sarebbe stata compiuta".
Dunque, secondo le Sezioni unite, la modalità costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall'intraneus, con il risultato che i medesimi producono, e trova la sua genesi nell'abuso della qualità o dei poteri.
Il soggetto passivo, per effetto della condotta di violenza o minaccia, è posto in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato, che altrimenti si verificherà sicuramente, offrendo la propria disponibilità a dare o promettere una qualche utilità (danno minore) che sa non essere dovuta (così testualmente le Sezioni unite).
Si aggiunge che:
- "deve rimanere estranea alla sfera psichica e alla spinta motivante dell'extraneus qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito, considerato che, in caso contrario, il predetto non può essere ritenuto vittima agli effetti dell'art. 317 cod. pen., perché finisce per perseguire, con la promessa o con il versamento dell'indebito, un proprio tornaconto, divenendo co-protagonista della vicenda illecita.
- "il timore del privato verso la publica potestas a causa della posizione di supremazia dell'intraneus non integra un elemento strutturale dell'illecito, ma rappresenta la manifestazione dello stato di soggezione psicologica della vittima come l'altra faccia dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico agente, il che nulla aggiunge alla struttura del reato così come innanzi delineata" (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258410).(…)
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