Wednesday 25 November 2020 18:13:55

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Alloggi di edilizia residenziale pubblica: il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere del Consiglio di Statato Sez. 1 n. 1753/2020 (Pres. Mastrandrea Est. Prosperi)

"Come chiarito dalla giurisprudenza, per valutare la ricorrenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno luogo al rapporto giuridico dedotto in giudizio; il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale (in termini, Cons. Stato, sez. V, n. 2975/2020; inoltre, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32625; 2 novembre 2018, n. 28053; 5 ottobre 2018, n. 24411; 7 settembre 2018, n. 21928; 31 luglio 2018, n. 20350; 26 ottobre 2017, n. 25456; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6134; III, 13 giugno 2018, n. 3648; III, 1 giugno 2018, n. 3299; VI, 21 maggio 2018, n. 3018; III, 16 maggio 2018, n. 2924; VI, 19 marzo 2018, n. 1710; 27 febbraio 2018 n. 1166).

In particolare, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione, “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico” (Cass., Sezioni Unite, 24 maggio 2019 n. 14267; 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., 20 aprile 2018, n. 9918).

Nel caso di specie, il petitum sostanziale è costituito dalla richiesta di annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di subentro nell’assegnazione dell'alloggio e di rilascio dello stesso per i dedotti vizi d’illegittimità, domanda rispetto alla quale la questione dell’esistenza delle condizioni per il subentro, anche se formulata come autonoma domanda, costituisce, comunque, una questione pregiudiziale in senso logico, che il giudice deve necessariamente risolvere per poter decidere sulla legittimità del provvedimento di rigetto e di rilascio dell’alloggio (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2019, n. 32505; 9 luglio 2019, n. 18325).

Infatti, il subentro nell'assegnazione, da un lato, discende direttamente dalla previsione legislativa (artt. 3 e 13 della l.r. della Puglia n. 10/2014) in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione; dall'altro lato, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Unite, 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Unite, 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Unite, 5 aprile 2019, n. 9683).

La situazione giuridica della ricorrente è, dunque, di diritto soggettivo perché la pretesa del privato di subentrare nella locazione dell’alloggio si oppone ad un provvedimento dell’Arca Puglia, di rigetto dell’istanza di subentro e di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo, che non costituisce un esito della valutazione dell’interesse pubblico nell’esercizio del potere discrezionale, ma è atto imposto dalla legge come forma esecutiva per il recupero dell’immobile alla mano pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2975/2020; Cass. civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2017, n. 24148).

Di conseguenza, la controversia attiene alla fase privatistica che si apre a conclusione di quella pubblicistica di assegnazione dell’alloggio e nella quale l’operare dell’amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (cfr. Cass. civ., SS.UU. 12 luglio 2019, n. 18828)."

Per continuare la lettura scarica il provvedimento.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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