Sunday 14 October 2018 19:36:05
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.10.2018
Nella controversia giunta all’attenzione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato gli appellanti lamentano l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare che per superficie complessiva (pari a mq. 15.750) delle particelle fondiarie possedute non sarebbe configurabile la lottizzazione abusiva.
Con sentenza del 9 ottobre 2’18 il Collegio ha ritenuto tale motivo infondato affermando che “Il frazionaento del fondo originario in più lotti di superfici non più utilizzabili a fini agricoli sostanzia l’intento lottizzatorio nella zona.
Né in contrario rileva l’acquisto in buona fede dei quattro lotti di terreno nel 2005, quando oramai «l’intera superficie era interamente urbanizzata».
Il provvedimento ex art. 30 d.P.R. 380/2001 mira in funzione anticipatoria al ripristino del tessuto urbano violato dalla lottizzazione abusiva in corso, a presidio dell’esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio attraverso la salvaguardia del potere di pianificazione urbanistica. Integrata la fattispecie illecita, il potere sanzionatorio dell’ente non è condizionato da successive vicende di trasferimento del bene, maturate per atti inter vivos o iure successionis, che potrebbero, altrimenti, comportare – ove invece ritenute idonee ad elidere la potestà sanzionatoria amministrativa – l’integrale vanificazione della tutela.
La giurisprudenza, qui condivisa, è ferma nel ritenere che «la lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 26/2016).
Nè potrebbe rilevare l'affermazione per la quale gli appellanti versavano in situazione di buona fede, perché acquirenti dei suoli successivamente al frazionamento dell'area e quindi non autori dell'originario disegno lottizzatorio. Infatti, la lottizzazione abusiva rileva in modo oggettivo e indipendentemente dall'animus dei proprietari interessati, i quali, sussistendone i presupposti, potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni e di natura civilistica con i propri danti causa (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 3419/2018; id., sez. VI, n.2082/2018; id., sez. VI, n.1888/2018)”. Per approfondire vai alla sentenza.
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