Thursday 27 July 2017 14:45:50
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24.7.2017
Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato in quanto ha trattato la materia dell’accesso civico ed in particolare delle modalità di pubblicazione stabilite dall’art. 27 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 33 de 2013 per la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
La vicenda prende le mosse da ricorso proposto al TAR da una Società per il riconoscimento del diritto all’accesso civico ex artt. 5, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente agli atti che avevano condotto all’assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013 da parte della Regione Campania.
Il Tribunale amministrativo con sentenza ordinava alla Regione, in particolare, di pubblicare secondo le modalità descritte nel comma 2 dell’art. 27 del citato d. lgs. n. 33 del 2013 i documenti previsti dalle lettere d), e) ed f) del comma 1 del medesimo art. 27.
Per chiarezza espositiva si reputa opportun da subito riportare il citato art. 27 che prevede espressamente “Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione”.
Il Tribunale amministrativo regionale, inoltre, accoglieva il ricorso con il quale la società ricorrente aveva dedotto l’inottemperanza alla predetta sentenza, non avendo la Regione provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui alle disposizioni sopra richiamate.
Con successivo ricorso al medesimo giudice amministrativo la società nuovamente si doleva del fatto che né la Regione, né il Commissario ad acta, nel frattempo nominato con la sentenza n. 3477 del 2015, avevano dato effettiva esecuzione all’ordine giudiziale. Con sentenza 3 marzo 2016, n. 1164, il Tribunale amministrativo della Campania rigettava però il ricorso, ritenendo che le amministrazioni evocate in giudizio avessero in realtà adempiuto, per quanto di loro competenza, alla statuizione del giudice.
Nel giudizio in esame viene denunciato, in sede di appello, che occorrerebbe “anche modulare l’obbligo di pubblicazione con riferimento alle “modalità di scelta del concessionario”, come prescrive l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013”.
Sul punto, precisa il Collegio, che anche a prescindere dall’ammissibilità di tale deduzione difensiva, in quanto proposta per la prima volta in appello, va detto che l’art. 27 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 33 de 2013 si limita a prevedere che la pubblicazione di cui al precedente art. 26 deve altresì dar atto della “modalità seguita per l'individuazione del beneficiario”.
"Non appare quindi necessario, a rigore, che l’amministrazione provveda a formare (e quindi pubblicare) uno specifico documento esplicativo di tali modalità, laddove tali elementi siano già chiaramente esplicitati – come del resto dev’essere – nei documenti di gara, in particolar modo nei relativi bandi.
Al riguardo, non è contestata l’avvenuta pubblicazione di questi ultimi (pubblicazione che la stessa appellante riconosce, come in precedenza trascritto), ma neppure risulta essere stata formulata nell’introduttivo ricorso al tribunale amministrativo alcuna specifica censura volta eventualmente a contestare che i detti bandi fossero invece carenti proprio sotto tale profilo.
Anzi, nell’introduttivo ricorso proprio nulla vien detto in merito al contenuto dei bandi, limitandosi genericamente a parlare, come già detto, di mero “restyling” delle pubblicazioni in precedenza già effettuate, seppur incomplete.
In ragione di tali rilievi, appare quindi corretto quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la mancata deduzione, da parte della ricorrente, di effettive violazioni degli obblighi di pubblicazioni, limitandosi la stessa genericamente a dolersi di una presunta, ma non meglio specificata, lacuna negli atti pubblicati che, a rigore neppure troverebbe riscontro nel dettato normativo".
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