Monday 01 February 2021 14:16:45

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Decreto Rilancio: é possibile usufruire del Superbonus per la costruzione del muro di contenimento del condominio?

segnalazione della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 68 del 1.2.2021

QUESITO:

"Il  Condominio  istante  rappresenta  di  voler  ricostruire  un  muro  di  contenimento di pertinenza del condominio. Al  riguardo,  nell'istanza  d'interpello  viene  precisato  che  trattasi  di  un  muro  di confine  che  attualmente  versa  in  pessime  condizioni  statiche  e  che  verrà  ricostruito  in condizioni  sismiche  e  con  struttura  in  grado  di  sopportare  i  carichi  fondazionali dell'edificio residenziale di cui è pertinenza. Ciò  posto,  l'Istante  chiede  se  per  il  prospettato  intervento  possa  fruire  del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio)."

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni da ultime citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

Da ultimo si fa presente, che l'articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La successiva lettera m) del citato articolo 1, comma 66, della legge di bilancio 2021 ha, inoltre, inserito nel medesimo articolo 119 del decreto Rilancio il comma 8- bis ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.». Il comma 67, del citato articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 121 del decreto Rilancio  il  comma  7-bis,  ai  sensi  del  quale  le  sopra  richiamate  disposizioni  «si applicano  anche  ai  soggetti  che  sostengono,  nell'anno  2022,  spese  per  gli  interventi individuati  dall'articolo  119».  L'articolo  1,  comma  74  della  citata  legge  di  bilancio 2021  prevede  che  l'efficacia  delle  sopra  richiamate  proroghe  di  cui  «ai  commi  da  66  a 72  resta  subordinata  alla  definitiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio  dell'Unione europea». Con  riferimento  alla  applicazione  di  tale  agevolazione,  sono  stati  forniti chiarimenti  con  la  circolare  8  agosto  2020,  n.  24/E,  con  la  risoluzione  28  settembre 2020,  n.  60/E  e  da  ultimo  con  la  circolare  22  dicembre  2020,  n.  30/E,  cui  si  rinvia  per ulteriori  approfondimenti,  in  particolare,  con  riferimento  ai  requisiti  di  accesso all'agevolazione non oggetto della presente istanza di interpello. 

Come  precisato  nella  predetta  circolare  n.  24/E  del  2020,  ai  sensi  del  citato articolo  119  del  decreto  Rilancio,  il  Superbonus  spetta  a  fronte  del  sostenimento  delle spese  relative  a  taluni  specifici  interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  energetica  e alla  adozione  di  misure  antisismiche  degli  edifici  (cd.  interventi  "trainanti")  nonché  ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"): 

- su  parti  comuni  di  edifici  residenziali  in  "condominio"  (sia  trainanti,  sia trainati); 

- su  edifici  residenziali  unifamiliari  e  relative  pertinenze  (sia  trainanti,  sia trainati); 

- su  unità  immobiliari  residenziali  funzionalmente  indipendenti  e  con  uno  o  più accessi  autonomi  dall'esterno  site  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  e  relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 

nonché 

- su  singole  unità  immobiliari  residenziali  e  relative  pertinenze  all'interno  di edifici in condominio (solo trainati). Con  specifico  riferimento  al  quesito  formulato  dal  Condominio  istante, concernente  la  possibilità  accedere  al  Superbonus  per  un  intervento  antisismico  da realizzare  solo  sul  muro  di  contenimento  pertinenziale  del  condominio,  senza  un intervento diretto sul fabbricato residenziale, si rappresenta quanto segue. 

Per  le  spese  sostenute  dal  1°  luglio  2020  al  30  giugno  2022,  la  detrazione prevista  dall'articolo  16,  commi  da  1-bis  a  1-septies,  del  decreto-legge  n.  63  del  2013  è elevata al 110 per cento. Si  tratta,  nello  specifico,  degli  interventi  antisismici  per  la  messa  in  sicurezza statica  delle  parti  strutturali  di  edifici  o  di  complessi  di  edifici  collegati strutturalmente,  di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  1,  lettera  i),  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986,  n.  917  (TUIR),  le  cui  procedute  autorizzatorie  sono  iniziate  dopo  il  1°  gennaio 2017,  relativi  a  edifici  ubicati  nelle  zone  sismiche  1,  2  e  3  di  cui  all'ordinanza  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003,  inclusi  quelli  dai quali  deriva  la  riduzione  di  una  o  due  classi  di  rischio  sismico,  anche  realizzati  sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis  a 1-sexies). Nel  caso  in  esame,  trattandosi  di  un  intervento  su  un  muro  di  contenimento effettuato  da  un  condominio,  occorre  verificare  se  lo  stesso  possa  essere  annoverato  tra le  "parti  comuni"  condominiali,  considerato  che,  come  chiarito  anche  dalla  Circolare 24/E  del  2020  sono  ammessi  al  Superbonus  gli  interventi  sulle  parti  comuni  di condomini  residenziali.  Sulla  base  della  normativa  e  della  prassi  in  materia  possono accedere al  Superbonus  gli interventi riguardi un elemento strutturale del condominio. Al  fine  di  individuare  tali  parti  comuni  interessate  dall'agevolazione  è  necessario far riferimento all'articolo 1117 del codice civile. Considerato  che  tale  norma  ricomprende  tra  le  parti  comuni  «le  fondazioni,  i muri  maestri,  il  suolo  su  cui  sorge  l'edificio»,  ma  che  tale  elencazione  non  è  tassativa, si  ritiene  che  gli  interventi  su  un  muro  di  contenimento,  sempreché  funzionali all'adozione  di  misure  antisismiche  in  relazione  alle  parti  strutturali  dell'edificio condominiale,  possano  essere  annoverati  tra  gli  interventi  sulle  "parti  comuni" interessate dall'agevolazione.

Ne  consegue  che  il  Condominio  istante  in  relazione  alle  spese  sostenute  per  il prospettato  intervento  di  ricostruzione  con  criteri  antisismici  del  muro  di  contenimento possa  accedere  al  Superbonus.  Tale  soluzione  interpretativa  vale  in  presenza  dei requisiti  e  delle  condizioni  normativamente  previsti  per  accedere  all'agevolazione  in questione,  inclusa  la  presenza  dell'asseverazione  rilasciata  dal  professionista  abilitato ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  13,  lettera  b),  del  decreto  Rilancio,  dalla  quale  risulti l'efficacia  dei  lavori  eseguiti  ai  fini  dell'adozione  di  misure  antisismiche  riguardi  gli elementi  strutturali  del  condominio  in  base  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  28  febbraio  2017,  n.  58  e  successive modificazioni. Per  completezza  si  rileva  che  per  i  requisiti  di  accesso  al  Superbonus,  che  non sono  oggetto  della  presente  istanza  di  interpello,  si  rimanda  alla  citata  circolare  n.  24/E del  2020  dove  sono  illustrati  i  necessari  chiarimenti  volti  a  definire  in  dettaglio l'ambito  dei  soggetti  beneficiari,  la  natura  degli  immobili  interessati  e  degli  interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. Il  presente  parere  viene  reso  sulla  base  degli  elementi  e  dei  documenti  presentati, assunti  acriticamente  così  come  illustrati  nell'istanza  di  interpello,  nel  presupposto della  loro  veridicità  e  concreta  attuazione  del  contenuto  e  non  implica  un  giudizio  in merito  alla  conformità  degli  interventi  che  verranno  realizzati  alle  normative urbanistiche,  nonché  alla  qualificazione  e  quantificazione  delle  spese  sostenute,  su  cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria. 

Per approfondire scarica il provvedimento integrale.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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