Friday 22 January 2021 12:37:50

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

L’avvocato non è obbligato a disporre di uno studio legale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21.1.2021

L’avvocato non è obbligato a disporre di uno studio e il relativo incarico professionale si può sempre svolgere con modalità che prescindono dalle barriere architettoniche in questione. “La legge n. 247/2012 citata e il codice deontologico non vietano infatti in generale che il difensore, per svolgere il proprio mandato, possa recarsi presso la parte, in un luogo che essa ritiene adeguato alle proprie esigenze, anche di salute, e in particolare non vietano certo che egli si rechi al domicilio di un disabile il quale se ne possa allontanare solo con difficoltà.” 

Lo ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 21 gennaio 2021 che ha annullato la delibera di Consiglio Comunale che ha ricompreso, nel Regolamento urbanistico edilizio di un Comune recante “Disciplina per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”, fra gli edifici aperti al pubblico, anche gli studi professionali di avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e abilitati al gratuito patrocinio.
per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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