Friday 21 April 2023 08:12:45

Normativa  Giustizia e Affari Interni

Inconferibilità anche in caso di sospensione della pena

Segnalazione del provvedimento Anac del 4 aprile 2023

Un condannato in primo grado per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica non può ricoprire l’incarico di istruttore direttivo contabile del Comune, anche se la pena è stata sospesa. Lo stabilisce l’Anac nell’atto del presidente del 4 aprile 2023 approvato in seguito alla richiesta di parere di un comune laziale. 

La norma a cui fa riferimento l’Autorità è l’articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2001 che “rappresenta una nuova e diversa fattispecie di inconferibilità, atta a prevenire il discredito, altrimenti derivante all’Amministrazione, dovuto all’affidamento di funzioni sensibili a dipendenti che, a vario titolo, abbiano commesso certi reati o siano sospettati di infedeltà”.

È precluso quindi il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 39/2013, a coloro che esercitano funzioni dirigenziali ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria o funzioni direttive e non di vertice.

 

La sospensione condizionale della pena

Quanto alla sospensione condizionale della pena, l’Autorità ha sistematicamente ribadito la piena operatività dell’inconferibilità anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna che ne costituisce il presupposto sospenda la pena. In più occasioni (da ultimo nella delibera n. 427 del 14 settembre 2022) Anac ha evidenziato come l’inconferibilità non rientri nella categoria delle misure sanzionatorie (penali o amministrative) ma attenga ad uno status soggettivo in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale.

L’inconferibilità ha la funzione di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione e, di conseguenza, non subisce gli effetti indicati dalla sospensione della pena.

L’Autorità ricorda che anche il Consiglio di Stato di recente ha espressamente stabilito l’applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un dirigente esterno condannato con pena sospesa per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione nella sentenza n. 6538 del 25 luglio 2022.

 

L'esito finale

Dunque, nel caso in esame, è vietata sine die l’assegnazione dei compiti e delle funzioni descritte dall’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 al dipendente condannato per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica anche se la pena risulti sospesa. Tuttavia Anac rimanda a quanto stabilito di recente dalla giurisprudenza amministrativa: la condanna non esclude l’assunzione in servizio presso una pubblica amministrazione, ma soltanto eventualmente l’assegnazione di specifiche funzioni incompatibili con la condanna penale. Spetta pertanto all’amministrazione valutare, nel caso specifico, i presupposti per l’assunzione e l’eventuale assegnazione di mansioni non incompatibili, in conformità con il quadro normativo di riferimento ed il proprio ordinamento.

 

Per approfondire scarica il provvedimento 

Fonte: ANAC

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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