Tuesday 28 March 2023 09:08:54

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Processo amministrativo: inammissibile il ricorso per il mancato deposito prima del passaggio in decisione della causa della prova della notificazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24 marzo 2023

Nella fattispecie in dama il Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 24 marzo 2023 ha dichiarato l’appello inammissibile per il mancato deposito, prima del passaggio in decisione della causa, della prova della notificazione del ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 45, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.

A quest'ultimo proposito il Collegio rileva che, alla stregua di quanto dispone l'art. 45, comma 3, l'adempimento dell'onere del deposito della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata. Infatti, la parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 45 cit. (ossia del deposito del ricorso senza la prova dell'avvenuta notificazione) è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto di gravame non possono essere esaminate. La sanzione processuale è posta dal comma 3 dell'art. 45, che prescrive un esplicito divieto per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione. Si deve ritenere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio (entro il momento ultimo suddetto) della parte resistente o appellata, l'omessa produzione della prova della notifica, comportando la preclusione all’esame delle domande, comporti la inammissibilità dell’appello.

5. Non può essere riconosciuto, nel caso di specie, nemmeno l’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, sulla base della circostanza (allegata dall’appellante nella memoria del 15 marzo 2023) secondo cui «nel periodo dal 19 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022, lo scrivente difensore si trovava in quarantena avendo contratto il Covid-19 […]. A causa della malattia, alcune attività, tra cui la notifica dell’appello effettuata in data 25.01.2022 e la formazione del fascicolo informatico, sono state svolte in smart working, […] questo ha comportato involontariamente delle omissioni […]».

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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