Sunday 09 March 2014 09:43:34
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V
Giunge all'attenzione del Consiglio di Stato la sentenza adottata dal T.A.R. Campania con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal alcuni consiglieri avverso provvedimento adottato dal Comune per il recupero di somme erogate agli stessi, per partecipazione a riunioni di organi municipali di cui erano stati componenti e per la declaratoria del diritto degli stessi a percepire il gettone di presenza ex articolo 82 comma due, del D.lgs n. 267/2000. Nella sentenza il primo giudice ha respinto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Napoli, decidendo poi nel merito il ricorso. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sul contenzioso in essere, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (articolo 11 comma 1, del c.p.a.). Evidenzia il collegio come "La giurisprudenza concorda, infatti, nel ritenere che i consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l’amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l’erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificata nell’importo (cfr. articolo 82, T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 225 del 2010). La ricorrenza di tali presupposti comporta che il titolo dedotto in giudizio dagli interessati ha il carattere e si configura come un diritto soggettivo, non occorrendo che per la sua sussistenza sia esercitato alcun potere discrezionale da parte dell’ente di appartenenza. In tali sensi si è anche espressa la suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Sez. Un. 9 aprile 2008, n. 9160)." Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale **del 2014, proposto dal Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso Studio Grez & Associati S.R.L. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Sossio Costanzo, Antonio Cartagine, Anna Brigida Rosa, Rosario Coglitore, Carmine Sangiovanni, Mario Sabatino, Roberto Russo, Antonio Rezzuti, Antonio Lenci, Luca Tufano, Vincenzo Bellopede, Alessia Caso, Luigi Smelzo, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; Massimo Lucidi, non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 05398/2013, resa tra le parti, concernente recupero delle somme erogate per la partecipazione a riunioni di organi municipali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sossio Costanzo, di Antonio Cartagine, di Anna Brigida Rosa, di Rosario Coglitore, di Carmine Sangiovanni, di Mario Sabatino, di Roberto Russo, di Antonio Rezzuti, di Antonio Lenci, di Luca Tufano, di Vincenzo Bellopede, di Alessia Caso e di Luigi Smelzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Anna Pulcini e Antonio Sasso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con sentenza numero 5398 del 25 novembre 2013 il T.A.R. Campania accoglieva il ricorso proposto dal signor Costanzo Sossio e altri, già consiglieri della 10ª municipalità del Comune di Napoli-Bagnoli Fuorigrotta, avverso provvedimento adottato dal Comune di Napoli per il recupero di somme erogate agli stessi, per partecipazione a riunioni di organi municipali di cui erano stati componenti e per la declaratoria del diritto degli stessi a percepire il gettone di presenza ex articolo 82 comma due, del D.lgs n. 267/2000.
Nella sentenza il primo giudice ha respinto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Napoli, decidendo poi nel merito il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Napoli, ritenendo errata la decisione del T.A.R. laddove il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo, il Comune che, per giurisprudenza consolidata, l’assessore e il consigliere comunale intrattengono con l’amministrazione di appartenenza un rapporto di servizio di carattere onorario.
In subordine, il Comune di Napoli ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del d.l. n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011.
Il contenzioso può essere definito con sentenza in forma semplificata e di ciò viene data comunicazione alle parti nell’odierna camera di consiglio.
L’appello è fondato e va accolto.
Non è condivisibile, invero, la decisione del giudice di prima istanza che ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Napoli.
La giurisprudenza concorda, infatti, nel ritenere che i consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l’amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l’erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificata nell’importo (cfr. articolo 82, T.U.E.L. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010 e dal d.l. n. 225 del 2010).
La ricorrenza di tali presupposti comporta che il titolo dedotto in giudizio dagli interessati ha il carattere e si configura come un diritto soggettivo, non occorrendo che per la sua sussistenza sia esercitato alcun potere discrezionale da parte dell’ente di appartenenza.
In tali sensi si è anche espressa la suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Sez. Un. 9 aprile 2008, n. 9160).
Tanto premesso, l’appello va accolto e va conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sul contenzioso in essere, rientrando la cognizione dello stesso nella giurisdizione del giudice ordinario (articolo 11 comma 1, del c.p.a.).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi, rientrando la cognizione della controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Carlo Saltelli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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