Friday 14 November 2025 11:49:08
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 13/11/2025 Pres. Diego Sabatino- Est. Valerio Perotti
Il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 13 novembre 2025 ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni tecniche delle Commissioni mediche locali, finalizzate ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida, sono espressione di eminente discrezionalità tecnica: in quanto tali, il sindacato demolitorio di legittimità del giudice amministrativo è circoscritto all’ipotesi in cui le stesse risultino ictu oculi affette da palese inattendibilità, irragionevolezza o contraddittorietà.
Presupposti che non è dato ravvisare, nel caso in esame.
Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice della strada (avente ad oggetto i “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”), “l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: […] d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”; quindi, l’art. 319 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada”), prevede che “per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all’accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. I medici di cui all’art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d’idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all’art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita”.
A fronte di tali chiare prescrizioni normative, risulta dagli atti che la Commissione medica aveva ritenuto non compatibile con il rilascio della patente di guida la condizione patologica riscontrata in capo all’odierno appellante, alla luce del contenuto della valutazione neuropsicologica effettuata dal competente organo medico legale il 10 luglio 2024, secondo cui il signor -OMISSIS-, in occasione della visita e dei test di controllo somministratigli in tale occasione, non era risultato consapevole delle proprie difficoltà cognitive (in particolare, dei deficit nella memoria di lavoro, in quella verbale e visuo-spaziale, altresì risultando affetto da (pur) sporadici scadimenti della vigilanza.
Tale valutazione non si limitava peraltro ad un esame contingente ed occasionale, ma era frutto di diversi accertamenti (l’esaminando, in particolare, era stato sottoposto ad almeno dieci differenti test finalizzati a valutarne l’idoneità psicofisica alla guida).
A sua volta, il test CPT3 rilevava l’esistenza di sporadici scadimenti della vigilanza.
Alla luce di tali documentati riscontri, non poteva dirsi né irragionevole, né incoerente o abnorme la scelta prudenziale di negare – allo stato – il rilascio della patente di guida, proprio nell’ottica di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità (in primis, quella dello stesso esaminando) e della sicurezza stradale.
Deve pertanto concludersi, sotto i profili contestati, per la legittimità del provvedimento ab origine impugnato.
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