Wednesday 12 May 2021 09:50:04
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 12.5.2021
Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce delle note decisioni della Corte Costituzionale (n. 328/2008, n. 20/2009 e n. 175/2011; si confrontino anche, oltre la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 7/2017, le sentenze della Sezione IV, n. 5658/2017, n. 5659/2017, n. 5682/2017, n. 5726/2017, n. 5728/2017, n. 5729/2017, n. 5740/2017, n. 5742/2017), tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (sentenze n. 175/2011 della Corte costituzionale; n. 317/2012 del C.G.A.R.S.; n. 8628/2009, n. 2544/2010, n. 5726/2017 e n. 5987/2017 della stessa Sezione IV).
Nei procedimenti valutativi, per i quali la potestà amministrativa tecnico-discrezionale si manifesta nell’espressione di un punteggio, non vi è, dunque, esigenza alcuna di motivazione integrativa, giacché, in tale caso, l’onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del coefficiente numerico, che rappresenta espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione compiuta dalla commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2006, n. 2372).
Il numero rappresenta, perciò, una espressione sintetica, ma completa, della decisione, che rende superflua ogni ulteriore specificazione; il giudizio così espresso non necessitando di motivazione, perché l’espressione del voto numerico è la concretizzazione di poteri di discrezionalità tecnica, idonea, in quanto tale, a racchiudere in termini sintetici il giudizio collegiale finale della commissione giudicatrice.(…) Per continuare la lettura vai alla sentenza.
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