Tuesday 16 June 2026 14:37:59
Giurisprudenza Sanità e Sicurezza Sociale
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 08/06/2026 Pres. Michele Corradino - Est. Giacinta Serlenga
Oggetto della presente controversia è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che ha respinto il gravame proposto dall’odierno appellante avverso l’ordine di abbattimento emesso dall’Asl resistente, senza indennizzo e con spese a carico del proprietario, di un gran numero di ovini e caprini ritenuti oggetto di contraffazione (25 capi) nonché di tutti gli altri capi ovini e caprini presenti nell’allevamento (oltre 150); ordine che segue a due precedenti ordinanze -già eseguite- di abbattimento di ovini e caprini risultati positivi ai test sierologici per la brucellosi nello stesso allevamento (ma risultati negativi agli stessi esami sierologici eseguiti ex post).
E’ incontroverso che la contestata contraffazione veniva accertata esclusivamente sulla base della tavola dentaria degli animali.
La decisione di prime cure gravata, nel solco della motivazione dell’ordinanza di rigetto della misura cautelare, è incentrata su tre punti focali: a) il presupposto fattuale dell’ordinanza impugnata non è il fatto che gli animali siano affetti da brucellosi ma che vi sia stata la contraffazione degli strumenti di identificazione (cfr. punto 6, 1° cpv.); b) non sarebbero stati forniti elementi tali da scalfire la validità del metodo di accertamento anagrafico fondato sulle tavole dentarie (cfr. punto 7.3, 1° cpv.); c) l’inaffidabilità delle registrazioni e la conseguente incertezza sulla provenienza dei capi ovini e caprini giustificherebbe l’abbattimento e la macellazione di tutti i capi, ai sensi dell’allegato I, punto 4.4.7. del D.M. Salute 2 maggio 2004 (cfr. punto 7.4).
La decisione cautelare di primo grado è stata, tuttavia, riformata in appello sulla scorta della seguente motivazione: “Considerato che il criterio di accertamento anagrafico basato sulla tavola dentaria degli animali potrebbe rivelarsi non completamente affidabile ove utilizzato senza ulteriori ausili in ragione della variabilità della crescita e dell’usura dei denti in relazione a fattori genetici, ambientali e nutrizionali e che, nella fattispecie, ogni capo di bestiame sarebbe stato identificabile attraverso il microchip inserito nel bolo endoruminale che ne attesta la data di nascita secondo un metodo previsto dalla normativa europea;
Rilevato pertanto che, in assenza di una prova decisiva della contraffazione, l’abbattimento di un così elevato numero di capi di bestiame (con il danno economico che ne consegue) rischia di rivelarsi una misura sproporzionata nelle more della decisione di merito e tenuto altresì conto che gli esami sierologici eseguiti hanno attestato l’assenza di malattie;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, fermo restando sia l'obbligo dell'appellante di adottare ogni misura necessaria ad evitare il diffondersi di malattie e ogni possibile pericolo per l'uomo o per gli altri animali, sia il potere delle Autorità sanitarie di disporre ulteriori controlli o misure precauzionali ritenute necessarie..” (cfr. ordinanza di questa Sezione n.1243/2025).
In favore della validità del metodo della tavola dentaria si esprimeva -medio tempore- il Ministero della salute, con parere emesso su richiesta dell’Amministrazione. Ne dà espressamente atto in sentenza il Tar, nella parte conclusiva del fatto (“In vista di tale data, l’amministrazione ha depositato parere del Ministero della Salute sulla validità dell’accertamento anagrafico basato su tavola dentaria”).
Il signor impugnava quindi la decisione di primo grado articolando ben sette motivi di doglianza, essenzialmente incentrati sul difetto di istruttoria e motivazione, sull’insufficiente affidabilità del sistema identificativo della tavola dentaria nonché sulla violazione del principio di proporzionalità, di matrice eurounitaria.
Il Consiglio di Stato con sentenza depositato in data 8 giugno 2026 ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, variamente declinate nei motivi di gravame e di violazione del principio di proporzionalità. Ad avviso del Collegio “la distruzione dell’intero allevamento è stata ordinata sulla scorta di un’istruttoria incompleta e in assenza di qualsivoglia base normativa.
“Non può essere considerato tale il parere reso -medio tempore- dal Ministero della salute che non è fonte del diritto e che -a buona ragione- l’appellante definisce “generico, non vincolante e con nessuna attinenza al caso concreto, in quanto si limita a fare riferimento, in astratto e per finalità statistiche, all’uso della tavola dentaria nell’ambito del monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e per il campionamento del tronco encefalico”; parere sulla scorta del quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha invece sostenuto in giudizio la piena legittimità del metodo della tavola dentaria, quale unico strumento di accertamento anagrafico legittimante l’abbattimento di cui si tratta.
Né si rivela pertinente e dirimente il richiamo all’allegato I punto 4.4.7 del D.M. Salute 2 maggio 2004, la cui applicabilità presuppone, per un verso, un’emergenza sanitaria, come appare chiaro dallo stesso titolo del decreto (Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini); e, per altro verso, una condotta dolosa, penalmente rilevante, di sostituzione di animali e di alterazione dell’identificazione, come si evince dal tenore della disposizione riportata nella sentenza gravata: “«nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l’alterazione dell’identificazione (…) il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio revoca il codice aziendale adotta il provvedimento di sequestro/blocco ufficiale e abbattimento o macellazione degli animali senza indennizzo. Le spese delle misure adottate dal servizio veterinario sono a carico dell’operatore».
Orbene, sotto il primo profilo, è incontroverso che il presupposto fattuale sulla base del quale l’ordine di abbattimento è stato adottato non è il fatto che gli animali siano affetti da brucellosi ma che vi sia stata la contraffazione degli strumenti di identificazione (è chiarito nella stessa sentenza gravata); e sotto il secondo profilo, un comportamento doloso volontario dell’allevatore è stato escluso in sede penale (vedi decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme per il reato di cui all’art.500 c.p., agli atti del giudizio di primo grado).
2.3.- Peraltro, l’età dei bovini (e, dunque, la presunta contraffazione) sarebbe stata accertata con il sistema della tavola dentaria, nonostante i capi di bestiame in questione siano tutti dotati di dispositivi di identificazione elettronici e la normativa europea (Reg. CE 21/2004 e Reg. UE 2019/2035) individui proprio nell’identificazione elettronica (bolo/marca) il sistema primario e ufficiale per la tracciabilità dei capi di allevamento (cfr. art.38).
La stessa azienda sanitaria resistente ammette che la stima dentale abbia “variazioni temporali” dovute a razza, nutrizione e condizioni ambientali, in linea con la letteratura scientifica versata in atti dalla difesa appellante. Dunque, la stima dentale può rappresentare solo un ausilio gestionale, uno strumento utilizzabile in via sussidiaria ma non può essere considerato un mezzo di prova legale superiore ai sistemi di identificazione ufficiale; deve recedere rispetto ai sistemi identificativi fondati su dispositivi elettronici. In conclusione, in assenza di un rischio sanitario e a fronte di contestazioni supportate da un metodo identificativo non pienamente affidabile, l’ordine abbattimento di un tale numero di animali viola il principio di proporzionalità. (…)
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