Sunday 24 March 2019 21:10:10
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.3.2019
“L’art. 29 del d. lgs. 50 del 2016 stabilisce nel primo comma che “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”.
Nel caso di specie...tali prescrizioni non risultano pienamente rispettate in quanto dalla pubblicazione dell’elenco delle offerte ammesse alla gara espressamente pubblicato il 6 ottobre 2017 era desumibile solamente una mera elencazione di nominativi laddove, visti i rilievi svolti nella seduta del 27 settembre precedente, era onere di Abbanoa dare conto con compiuta motivazione delle ragioni dell’ammissione del r.t.i. Willis Italia, mentre appunto nulla di ciò è accaduto e si è espressamente affermato con la nota del 15 novembre 2017 di differire all’aggiudicazione l’accesso alla visione degli atti di gara.
La palese (e del resto non contestata) incompletezza della pubblicazione, priva delle specifiche prescrizioni dell’art. 29, comma. 1 del codice degli appalti, necessarie per permettere o rendere precluse le impugnazioni su esclusioni ed ammissioni, esclude l’applicabilità delle previsioni dell’art. 120. comma 2 bis, cpa; a nulla rileva poi la presenza alla seduta del 27 settembre di un delegato di GBSAPRI, tanto più che non bi è alcun elemento da cui possa ricavarsi che lo stesso avesse una qualità idonea a determinare in capo allo stesso poteri di rappresentanza, tanto più che non erano comunque noti i contenuti del contratto di avvalimento e le sue eventuali carenze.”
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