Tuesday 28 November 2017 14:47:10
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 24.11.2017
“Costituisce principio consolidato, quello secondo cui, ai sensi dell'art. 22, co 1, lett. c), l. 7 agosto 1990, n. 241, deve riconoscersi la qualità di controinteressato non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva, ma solo a coloro che, per effetto dell'ostensione, vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento (tra le tante, Cons. Stato Sez. V, n. 3714 del 2016; Sez. V, n. 3190 del 2011; Sez. VI, n. 3601 del 2007).
8.2. Pure consolidato è il principio, secondo cui dalla previsione di cui all'art. 3, co. 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale, che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (Cons. Stato Sez. III, n. 1978 del 2016; Sez. VI, n. 677 del 2012; Sez. IV, , n. 2968 del 2011; Sez. VI, n. 5062 del 2010).
Questo Consiglio (Cons. Stato, sez. IV, 4308 del 2014) ha peraltro temperato il principio appena richiamato, fondato sulla necessità di un parallelismo tra contraddittorio procedimentale e processuale, facendo perno proprio sulla natura sostanziale della posizione di controinteressato, con la conseguenza che non è sufficiente la mancata attivazione dell’amministrazione in sede procedimentale per ritenere che non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato. Dovendosi, piuttosto, valutare la posizione del controinteressato, al quale, ai sensi dell’art. 116, co 1, c.p.a., il legislatore ha attribuito contenuto sostanziale, prevedendo che la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nel documento del quale si richiede l’accesso facultizzi detta parte, oltre che ad opporsi in sede procedimentale, anche a gravare l’eventuale provvedimento ostensivo e a resistere nel giudizio intentato dal richiedente in sede di diniego”.Per continuare nella lettura scarica la sentenza del Consiglio di Stato del 24 novembre 2017.
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