Thursday 22 April 2021 13:29:14
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.04.2021
“per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, le disposizioni in materia di partecipazione procedimentale vanno interpretate ed applicate non in senso formalistico, ma avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia in ipotesi causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicché il mancato o l’incompleto avviso di avvio del procedimento o preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso, non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale, quando, in ipotesi, possa trova applicazione l’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 s.m.i., secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Lo scopo degli istituti previsti per favorire la partecipazione procedimentale è quello di apportare ragioni fattuali e giuridiche da parte dell’interessato che potrebbero contribuire all’emanazione di una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in conflitto: tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l’annullamento del provvedimento, nei casi in cui il contenuto di quest’ultimo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.”
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