Tuesday 28 November 2017 13:26:58
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.11.2017
L’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo, al secondo comma, che «quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione».
La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione appena citata, deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2001): il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso.
Ciò posto, rileva inoltre il Collegio che la norma è anche chiara nel riferirsi soltanto al caso in cui si sia in presenza di opere realizzare in parziale difformità dal permesso di costruire.
Nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti applicativi previsti dalla suddetta normativa. L’appellante, infatti, ha realizzato le opere contestate in assenza di titolo abilitativo e non già in parziale difformità da esso.
La mera circostanza che esse si risolvano nell’ampliamento di un’opera preesistente non rende applicabile la norma in esame, la quale, infatti, presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo abilitato e in parziale difformità da esso, ma non anche due autonomi interventi edilizi di cui uno (pregresso) sorretto da permesso di costruire e l’altro (successivo) privo di esso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 1° giugno 2016, n. 2325).
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