Friday 14 January 2022 14:48:04
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio dì Stato Sez. VI del 12.1.2022
La giurisprudenza in materia di impugnativa di titoli abilitativi edilizi da parte del terzo, applicabile anche al nullaosta soprintendentizio, fa decorrere il termine decadenziale per impugnare dall’inizio dei lavori, allorché si contesti l’an dell’edificazione, mentre ove si contesti il quomodo, il termine inizia a decorrere dalla fine dei lavori o dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che il termine per impugnare il titolo abilitativo decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che non sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici (Cons. Stato Sez. VI, 09/01/2020, n. 191).
La "piena conoscenza", ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi viene individuata nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), al completamento dei lavori o, in relazione al grado di sviluppo degli stessi, nel momento in cui si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, del manufatto in costruzione.
Il completamento dei lavori è, quindi, considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata (Cons. Stato Sez. II, 11/11/2019, n. 7692).
L'esposizione del cartello di cantiere non integra, in sé, una forma di conoscenza legale del titolo edilizio (Cons. Stato Sez. IV, 21/10/2019, n. 7151).
Nel caso di specie, peraltro, non è contestato che il cartello di cantiere fosse stato esposto e che lo stesso riportasse gli estremi della scia indicando che era in corso un intervento di ristrutturazione; tuttavia a causa della genericità delle indicazioni del suddetto cartello di cantiere non vi è prova che la Thoni S.r.l. fosse a conoscenza, al momento dell’inizio dei, lavori della consistenza dell’intervento in questione, ovverosia che lo stesso riguardasse la (ri)apertura di due finestre, né che lo fosse in un momento antecedente dal 28 febbraio 2018 in cui ha contestato tramite il suo legale la legittimità dei lavori facendo menzione della loro entità.
Non è sostenibile che il ricorso abbia contestato l’an dell’edificazione, in quanto nella tipologia della ristrutturazione edilizia rientrano diversi tipi di intervento edilizio di assoluto differente grado di invasività, ricomprendendo sia opere interne che esterne, e lesività per i terzi.
Ben quindi era possibile che un intervento di ristrutturazione non fosse lesivo per gli interessi del Thoni S.r.l. e, comunque, che fosse legittimo.(…)
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