Tuesday 16 November 2021 15:10:33
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.11.2021
L’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
La nozione di “conflitto di interessi” riguarda gli interessi e, dunque, la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce, pertanto, a comportamenti ma a stati della persona (Cons. Stato, comm. spec., 5 marzo 2019, n. 667).
Tale regola è espressione del principio generale di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., il quale impone che «le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico» (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).
L’interesse è, dal lato dei cittadini, “sostanziale” «perché garantisce la giustizia attraverso la uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la conseguente tutela della concorrenza»; dal lato della pubblica amministrazione “immateriale”, «perché tutela anche l’immagine imparziale del potere pubblico» (Cons. Stato, comm. spec., n. 667 del 2019, cit.).
La declinazione più specifica delle fattispecie di conflitto di interessi è contenuta nell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il quale prevede che: «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente». (…)
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