Monday 17 December 2018 09:41:08
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6.12.2018
Per costante e incontrastata giurisprudenza del Consiglio di Stato, i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi dell'Amministrazione sullo stato di salute dei dipendenti pubblici hanno carattere globale, che deve tenere conto del particolare tipo di impegno richiesto dall'attività lavorativa esercitata (per tutte Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1157; sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099; C.G.A.R.S. 26 ottobre 2012, n. 1027).
Essi sono espressione di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è sottratto al sindacato del giudice amministrativo - salvi i noti casi limite della palese irragionevolezza, del travisamento dei fatti, dell'errore sui presupposti, della violazione delle regole procedurali, ipotesi che nella specie non ricorrono - e non può essere contrastato con gli esiti di diverse valutazioni, fornite da organi pubblici o privati. Nel caso di specie, non solo non sussistono i presupposti che eccezionalmente consentono il sindacato di legittimità sui giudizi di tal genere, ma lo stesso appellato, pur contestando le affermazioni dell'appello circa i rischi che gli deriverebbero dall’uso di armi da fuoco o da traumi fisici, conviene che la condizione di portatore di pacemaker, con la limitazione alla esposizione di campi magnetici che comporta, non consente la sua utilizzazione nei servizi di polizia svolti in ambito aeroportuale, ove sono presenti rilevatori di metalli. Sostiene tuttavia che all'inconveniente l'Amministrazione potrebbe porre rimedio con la sua discrezionalità , adibendolo a servizi diversi. In disparte ogni altro rilievo, egli in tal modo ammette di non possedere la piena e incondizionata idoneità fisica al servizio di istituto, mentre 'il servizio in Polizia impone una perfetta efficienza psicofisica, in ragione delle peculiarità del servizio' (C.G.A.R.S. n. 1027/2012, cit.). Per approfondire vai alla sentenza.
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