Friday 17 July 2026 15:52:38
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del TAR per il Piemonte Sez. II sentenza non definitiva del 7 luglio 2026 Pres. Bellucci - Est. Picone
Il procedimento semplificato di cui all'art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, potendo l'amministrazione procedere all'immediata riadozione del provvedimento anche a seguito di sentenza non definitiva, ferma la necessità di motivare in ordine alla necessità ed indifferibilità sulla base degli interessi pubblici e privati coinvolti ed avendo riguardo al residuo grado di incertezza in merito all’adeguamento alla pronuncia del giudice, con salvezza degli atti già emanati e non colpiti dalla sentenza di annullamento.
In motivazione la sezione ha affermato che tale interpretazione è sorretta dalla considerazione che le sentenze amministrative di primo grado hanno efficacia caducante immediata; l'amministrazione può quindi riesercitare subito il potere, per evitare stasi o incertezza dell'azione amministrativa, anche a tutela del privato destinatario del provvedimento favorevole.
Riguardo alla ratio e all'ambito applicativo dell'art. 21-decies della l. n. 241 del 1990 inserito dall'art. 12, comma 1, lett. i-bis), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda in dottrina: i) GALLO, La riemissione del provvedimento amministrativo, in giustiziainsieme.it, 22 ottobre 2021; ii) FRACCHIA, PANTALONE, La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del provato "responsabilizzato", in federalismi.it, 30 dicembre 2020.
L’istituto della riadozione dell'atto annullato di cui all’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è applicabile non solo ai procedimenti autorizzatori e alle valutazioni di impatto ambientale espressamente richiamati dalla norma in via esemplificativa, ma a tutte le fattispecie nelle quali l’amministrazione sia chiamata a riesercitare un potere discrezionale a seguito di annullamento, purché i vizi siano emendabili e non siano intervenute sopravvenienze ostative.
In applicazione di tale principio la sezione ha ritenuto che, in caso di annullamento giurisdizionale limitato ad una fase del procedimento, è legittima la riattivazione dell’iter mediante integrazione dell’istruttoria necessaria (nella specie, della valutazione ambientale strategica), con contestuale conservazione degli atti precedenti non colpiti da vizi, senza necessità di integrale rinnovazione del procedimento urbanistico.
L’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 esprime un principio generale di semplificazione e conservazione dell’azione amministrativa, consentendo la riadozione del provvedimento a seguito di annullamento giurisdizionale mediante la salvezza degli atti endoprocedimentali non viziati e la rinnovazione del solo segmento procedimentale affetto da illegittimità.
Nella fattispecie esaminata veniva in rilievo la riedizione della procedura di VAS, con salvezza degli atti endoprocedimentali e degli assensi già acquisiti nell'ambito del procedimento originario, resasi necessaria a seguito dell'annullamento giurisdizionale, pronunciato dal T.a.r. con statuizione successivamente confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato, in pendenza del giudizio, del provvedimento di esclusione dalla VAS, il cui effetto caducatorio aveva determinato l'arresto procedimentale dell'iter approvativo del piano esecutivo convenzionato.
A seguito della riemissione del provvedimento ai sensi dell’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è preclusa ai ricorrenti la riproposizione di censure relative ad atti endoprocedimentali, pareri o nulla osta non colpiti dalla precedente sentenza di annullamento, imponendosi un limite alla reiterazione delle impugnazioni in base al principio del c.d. “one shot”.
Ai sensi dell’art. 43 della l. reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, la legittimazione alla presentazione di un piano esecutivo convenzionato richiede la titolarità di almeno i due terzi del valore degli immobili interessati; tale requisito può ritenersi soddisfatto ove risulti, anche documentalmente, l’intervenuto acquisto dell’intera proprietà dell’area da parte del proponente, essendo irrilevanti contestazioni generiche e non provate.
La presentazione e approvazione di un nuovo piano attuativo di iniziativa privata relativo alla medesima area comporta l’implicita rinuncia al precedente piano non attuato e la sua sostituzione, senza necessità di un formale provvedimento di revoca, qualora dal complesso degli atti emerga la volontà dell’amministrazione di disciplinare integralmente l’ambito territoriale.
Per approfondire vai al Massimario G.A.R.I. - Fonte: Giustizia Amministrativa.
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