Friday 10 July 2026 12:48:33
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 10 giugno 2026 Pres. Caringella - Est. Barreca
Il termine non superiore a quindici giorni assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") per la presentazione delle spiegazioni in sede di verifica dell’anomalia, in assenza di espressa qualificazione come perentorio, costituisce un termine ordinatorio e acceleratorio, sicché la sua eventuale proroga o il suo superamento non determinano di per sé l’illegittimità del procedimento, né l’esclusione dell’operatore economico, permanendo un margine di discrezionalità amministrativa, funzionale alla completa valutazione della congruità dell’offerta.
In motivazione si precisa che la stazione appaltante può modulare i tempi dell’istruttoria in ragione della complessità dell’offerta, anche mediante proroghe o ulteriori richieste chiarimenti, senza violare il principio della par condicio. Nella fattispecie de qua inoltre il disciplinare di gara prevedeva che “il Rup richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Rup esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante autorizzazione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro”.
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, anche nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") non sussiste il vincolo di un’unica richiesta istruttoria, essendo ammissibile una articolazione plurifasica del contraddittorio, ove necessaria per una completa istruttoria, in coerenza con la natura collaborativa e sostanziale del procedimento, finalizzato alla verifica dell’affidabilità dell’offerta e non alla mera esclusione dell’operatore economico.
In sede di verifica dell’anomalia, è consentita all’operatore economico la rimodulazione interna delle voci di costo della manodopera (quali livelli, costo medio orario e monte ore), purché non siano modificati l’importo complessivo dell’offerta economica e l’impianto sostanziale della stessa, dovendosi distinguere tra contenuto negoziale dell’offerta (immodificabile) e struttura giustificativa dei costi (modificabile entro limiti fisiologici). L’immodificabilità dell’offerta economica attiene, infatti, al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare, mentre le altri voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale.
Nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici"), il contratto collettivo indicato dall’operatore economico costituisce elemento essenziale dell’offerta e, di regola, non può essere modificato in sede di verifica di anomalia; tuttavia, anche nel vigore della disciplina dell'art. 11 del codice precedente l'introduzione del comma 2-bis ad opera del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. correttivo), tale variazione non assume rilievo invalidante ove riguardi attività secondarie di incidenza marginale sul costo complessivo dell’appalto e non determini alterazione dell’equilibrio economico dell’offerta.
Gli scostamenti tra i costi della manodopera indicati in offerta e quelli risultanti dalle tabelle ministeriali non comportano automaticamente l’incongruità dell’offerta, gravando sulla parte che contesta l’anomalia l’onere di dimostrare che tali scostamenti incidano in modo tale da erodere l’utile e compromettere la sostenibilità economica complessiva dell’offerta.
Per approfondire vai al Massimario G.A.R.I. - Fonte: Giustizia Amministrativa
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