Friday 04 September 2026 15:13:42
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione della nota della Giustizia Amministrativa alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 7 maggio 2026 Pres. Greco - Est. Zafarana
È inammissibile, per difetto di interesse, l’appello incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado al solo fine di ottenere una diversa o più solida motivazione della sentenza, non essendo sufficiente un interesse meramente teorico alla correttezza tecnico giuridica della decisione, ma occorrendo un vantaggio concreto derivante dalla sua riforma. L'unica eccezione si ha nell’ipotesi in cui la motivazione contiene accertamenti su questioni di merito che potrebbero pregiudicare la parte in un futuro giudizio: in tal caso vi è soccombenza teorica che legittima l’appello incidentale condizionato, nel caso in cui la controparte proponga appello principale.
Nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile il riesame delle offerte tecniche da parte della commissione anche successivamente all’apertura delle offerte economiche, ove tale attività sia necessaria per correggere errori o illegittimità e sia compatibile con i principi di effettività della tutela, conservazione degli atti ed economicità dell’azione amministrativa.
Nella fattispecie di cui è causa era avvenuto che: - dopo la proposizione del ricorso di primo grado, e dopo l’accoglimento da parte del T.a.r. dell’istanza di sospensione cautelare dell’aggiudicazione il RUP aveva interpellato la commissione per sollecitare un riesame delle offerte, avendo accertato la fondatezza di alcune delle censure articolate in sede giurisdizionale; - la Commissione, dal canto suo, si era riconvocata e aveva anch’essa ritenuto che la ricorrente avesse ragione, provvedendo a un riesame delle offerte tecniche e ad una rideterminazione dei punteggi, tale da collocare la stessa ricorrente al primo posto in graduatoria; - a questo punto, il RUP aveva convocato una nuova seduta pubblica nella quale, preso atto della nuova graduatoria, si era però astenuto da ogni ulteriore determinazione ed aveva avviato il procedimento di autotutela esitato con la delibera di annullamento dell’intera procedura selettiva (poi impugnata in prime cure con i motivi aggiunti). Mentre il primo giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento dell'intera procedura di gara il Consiglio di Stato, con la presente sentenza ha ritenuto che ben potesse procedersi in autotutela al solo riesame dei punteggi.
È illegittimo l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara quando il vizio riscontrato sia suscettibile di essere emendato mediante la mera correzione di un errore nei punteggi - specie se si tratti di mera rettifica di un errore materiale - idonea di per sé a determinare un diverso esito della graduatoria, dovendo l’amministrazione privilegiare i principi di conservazione degli atti e di risultato dell’azione amministrativa.
Il principio di segretezza delle offerte economiche non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, potendo quindi recedere nei casi in cui il riesame delle offerte tecniche, pur a buste aperte, sia necessario per assicurare la legittimità e il corretto esito della procedura.
È infondata la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione quando il ricorrente ottenga, in esito al giudizio, il conseguimento del bene della vita in forma specifica, restando escluso il danno risarcibile sia perché l’interesse è soddisfatto mediante l’aggiudicazione, sia laddove eventuali pregiudizi ulteriori non risultino causalmente imputabili ai provvedimenti impugnati.
In motivazione la sezione ha precisato in particolare che era infondata la domanda risarcitoria relativa al danno derivante dall’aver svolto medio tempore il servizio in proroga tecnica, percependo dunque un corrispettivo inferiore a quello che avrebbe ricavato ove fosse risultata immediatamente affidataria, trattandosi di pregiudizio non riconducibile causalmente ai provvedimenti impugnati, ma ad altre e diverse determinazioni della stazione appaltante, cui peraltro l’istante avea contribuito accettando di continuare a espletare il servizio in regime di proroga.
Per approfondire vai al Massimario G.A.R.I. - Fonte: Giustizia Amministrativa
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