Sunday 15 September 2013 08:44:25

Normativa  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Antitrust, sanzione da 250.000 ad Eni per pratica commerciale scorretta

del Prof. Avv. Enrico Michetti

Costa cara all'ENI la campagna pubblicitaria relativa all’offerta ‘ENI 3’. Per l’Antitrust, gli spot andati in onda sulle principali emittenti televisive nel periodo novembre–dicembre 2012, che promuovevano l’offerta dedicata alle tariffe gas, luce e carburante, erano ambigui e omissivi, in grado di falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori in relazione ai servizi pubblicizzati. Il messaggio pubblicitario, infatti, attraverso le immagini e la voce fuori campo, veicolava ai potenziali nuovi clienti una promessa particolarmente allettante consistente nella possibilità di bloccare il prezzo della bolletta di luce e gas per 36 mesi e di ottenere uno sconto immediato di 6 cent. sull’acquisto di un litro di carburante. In realtà il blocco dei prezzi di luce e gas riguardava soltanto una quota delle bollette (la c.d quota energia) difficilmente quantificabile da parte dei consumatori, mentre per ottenere lo sconto sulla benzina era comunque necessario aderire ai programmi di fidelizzazione della società nella vendita di carburanti. Le altre informazioni necessarie per chiarire gli effettivi meccanismi dell’Offerta erano trasmesse in modo del tutto marginale, con caratteri molto piccoli e per pochi attimi solo in chiusura di filmato. Il consumatore, pertanto, non era messo in grado di assumere una decisione commerciale consapevole sulla convenienza della proposta Eni.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

(...)

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via televisiva, in data 18 luglio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

29. Con parere pervenuto in data 1 agosto 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22, del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- ai fini della valutazione di ingannevolezza viene in considerazione il messaggio oggetto della pratica con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata;

il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione proprio nell’indurre i destinatari a rivolgersi all’operatore, cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali, quali le condizioni economiche di offerta del servizio pubblicizzato, il rinvio a ulteriori fonti informative cui il consumatore è invitato a rivolgersi;

- dall’esame dei testi oggetto della pratica commerciale assume rilevanza la circostanza che il consumatore è indotto a ritenere, aderendo all’offerta, che può godere di un vantaggio immediato e cioè di uno sconto diretto sul prezzo del carburante pari a 6 cent. al litro laddove, invece, l’indicato sconto è conseguibile solo tramite l’adesione al programma “You&Eni” grazie al quale il consumatore può usufruire di punti addizionali da utilizzare in un momento successivo per ottenere carburante in omaggio a condizioni limitate;

- la comunicazione posta in essere da Eni fornisce indicazioni fuorvianti e non idonee ad informare sulle effettive caratteristiche e sul reale valore dell’offerta e, pertanto, a causa della sua ingannevolezza è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

30. Il messaggio pubblicitario riproduce le immagini di una città di notte, illuminata da alcuni lampioni, sui cui muri compare il noto cane a sei zampe simbolo del Professionista mentre, nel frattempo, una voce fuori campo ed alcune didascalie prospettano la possibilità di aderire all’Offerta Eni 3 per usufruire, in un unico pacchetto, di luce, gas e carburante. In particolare, i claim pubblicitari affermano: «Nasce oggi Eni 3, la prima soluzione Eni con gas, luce e carburanti finalmente in un unico pacchetto. Eni 3 ti consente di gestire le spese di casa e dell’auto senza pensieri con la quota di energia del prezzo Eni gas e luce bloccata per tre anni e 6 cent/euro di carburante omaggio per ogni litro acquistato». Mentre le immagini scorrono, appaiono sullo schermo due finestre, che riportano: «quota gas e luce bloccata per 3 anni» e «6cent/lt carburante omaggio». Nell’ultima sequenza, in fondo alla schermata, compare per pochi secondi la seguente nota: «in punti addizionali 

You&Eni, su 500/lt ogni anno, per due anni. Offerta valida fino al 31/01/2013. Regolamento completo su Eni.com».
31. Finalità dello spot appare quella di acquisire nuovi clienti sia per le forniture di gas che per le forniture di energia elettrica, nonché quella di implementare la vendita di carburante a marchio Eni. La proposta commerciale di ENI consiste pertanto, in un’offerta integrata di tutti i prodotti e servizi che il professionista offre sul mercato ai consumatori, gas, luce e carburanti.

Il messaggio pubblicitario, infatti, per un verso prospetta la comodità di poter avere in un unico pacchetto tutti e tre i prodotti pubblicizzati e, quindi, gestire le spese di casa e dell’auto senza pensieri, dall’altro prospetta una particolare convenienza dell’offerta in quanto pubblicizza l’opportunità di godere di una quota del prezzo complessivo della fornitura del gas e della luce, bloccata per tre anni, oltre alla possibilità di godere di 6cent. di sconto su ogni litro di carburante che verrà acquistato dal cliente che aderirà all’offerta.

32. Il messaggio attraverso le immagini e la voce fuori campo veicola quindi ai potenziali nuovi clienti una promessa particolarmente allettante consistente nella possibilità di bloccare il prezzo della bolletta per 36 mesi e di ottenere uno sconto immediato di 6 cent. di euro sull’acquisto di un litro di carburante. Tutte le altre informazioni necessarie a chiarire gli effettivi meccanismi di fruizione dell’Offerta sono veicolate in modo del tutto marginale, con caratteri molto piccoli e per pochi attimi solo in chiusura del filmato. Il consumatore, pertanto, non è messo in grado di comprendere con esattezza la portata dell’offerta pubblicizzata a meno di acquisire tutta una serie di ulteriori informazioni che deve reperire in modo autonomo e che danno conto delle limitazioni dell’Offerta stessa.

33. Peraltro, quand’anche il consumatore vedendo lo spot avesse capito che solo una parte del prezzo del gas e della luce aderendo all’Offerta sarà bloccata, comunque, verrebbe indotto a rivolgersi ad ENI sulla base di una volontà alterata dalla mancanza di tutti gli elementi che potrebbero determinarlo all’acquisto dei servizi di cui all’offerta Eni 3. Infatti, è assolutamente possibile che il consumatore medio non sia in grado di determinare autonomamente l'incidenza della c.d. "quota per energia" (componente a copertura dei costi di approvvigionamento per l'energia elettrica, o della commercializzazione all'ingrosso della materia prima per il gas naturale) sulla spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica o di gas. La determinazione di tale elemento richiede, infatti, la conoscenza di 

tutte le componenti del prezzo previsto per il servizio di vendita, delle tariffe per i servizi di rete e gli oneri generali e delle imposte, nonché del valore dei relativi corrispettivi unitari o aliquote, nelle rispettive articolazioni e nella misura applicabile in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura .

34. Il rilievo che il professionista ha inserito nelle proprie difese in merito alla circostanza che lo spot in esame sarebbe del tutto conforme alle indicazione della Corte di Giustizia in ordine alla possibilità di indicare un prezzo non completo purché, le informazioni sul punto siano facilmente e linearmente reperibili non risulta accoglibile. Sul punto si evidenzia che, il caso della Corte di Giustizia citato dal Professionista era relativo alla conformità di una indicazione di prezzo con l’utilizzo della dicitura “a partire da”, dicitura che, per un verso, fornisce comunque al consumatore un parametro indicativo di base sul quale valutare la convenienza del prodotto o servizio pubblicizzato, per altro verso da conto che il prezzo va definito a partire da quello indicato.

Nel messaggio pubblicitario de quo, invece, manca qualunque indicazione del prezzo o delle sue componenti in base alle quali il consumatore possa decodificare correttamente la convenienza o meno dell’Offerta. L’unico riferimento presente nel messaggio consiste nell’affermazione relativa alla circostanza che il prezzo proposto rimarrà bloccato per tre anni circostanza che, come su evidenziato, non consente di comprendere né quale sia il prezzo di riferimento né quali siano le componenti dell’indicato prezzo che, come emerso dalle risultanze istruttorie, è un prezzo articolato in più componenti. L’Offerta in concreto permette il blocco triennale solo di una delle componenti che integrano la tariffa dell’energia elettrica e del gas proposte con lo spot, componente, assolutamente non identificabile nella sua entità economica dai destinatari del messaggio oggetto del presente provvedimento.

35. D’altro canto, una condotta perché sia considerata non corretta, ovvero pregiudizievole per i consumatori nell’ottica del Codice del Consumo, non deve necessariamente sostanziarsi in una concreta attuazione pregiudizievole per i destinatari della stessa, bensì è sufficiente che essa abbia una potenzialità lesiva tale da consentire di ascrivere la condotta nel quadro dell'illecito (non già di danno) ma di mero pericolo.

36. Il messaggio, inoltre, soprattutto per quanto riguarda l’affermazione circa lo sconto prospettato per l’acquisto del carburante è particolarmente 

equivoco ed ambiguo. Infatti, lo spot prospettando la possibilità di ottenere una riduzione sul prezzo di carburante, omette un’informazione assolutamente rilevante per la decisione del consumatore di aderire all’Offerta, ovvero quella della necessaria adesione al programma di fedeltà proposto dal Professionista. I programmi quali You&Eni o Young&Eni si sostanziano come pratiche commerciali particolarmente stringenti in quanto – come dice lo stesso nome - fidelizzano il consumatore al professionista ed inducono ad un rapporto di consumo continuativo con quel determinato professionista. Di fatto, una volta che un consumatore ha aderito ad un programma fedeltà tutti gli acquisti successivi che il consumatore stesso compie tenderanno alla concretizzazione delle offerte legate al programma al quale si è aderito e, ove possibile, gli acquisti verranno effettuati presso i punti vendita del professionista di riferimento. Pertanto, nel momento in cui un professionista promuove un’iniziativa commerciale siffatta deve evidenziare e chiarire, fin da subito, che l’adesione all’offerta comporta per la concretizzazione effettiva dei vantaggi promessi anche la partecipazione ad un programma fedeltà.

37. D’altro canto, la valutazione in merito alla decettività di un messaggio va effettuata tenendo conto esclusivamente del testo di quest’ultimo a prescindere dal fatto che il consumatore, in un momento successivo, possa acquisire informazioni ulteriori in merito al contenuto ed alle caratteristiche essenziali dell’offerta promossa e tramite le informazioni ulteriori integrare e/o correggere le informazioni veicolate dal messaggio stesso.

38. L’eccezione poi, sollevata dal professionista in merito alla circostanza che il consumatore medio è a conoscenza ed in grado di comprendere le formule utilizzate nel messaggio in oggetto, in quanto il mercato è pieno di offerte legate ai vari programmi fedeltà e, quindi, non sarebbe indotto in errore dalla pubblicità in esame non può essere accolta. La tipologia di consumatori ai quali si rivolge lo spot è ampia e variegata per cui è difficile identificare il consumatore già aderente al programma fedeltà di ENI o a un qualunque altro programma fedeltà quale consumatore medio, soprattutto tenendo conto che la promozione riguarda prevalentemente l’offerta di adesione alle forniture di gas e luce proposte da ENI. Offerta di adesione che viene resa appetibile con l’offerta di un risparmio immediato sul prezzo dei carburanti, risparmio che viene quantificato nel messaggio in termini monetari di 6cent per litro che, in assenza di verifiche autonome del consumatore, non è assolutamente percepibile come usufruibile solo aderendo al programma di fedeltà del Professionista. 

39. A ciò si aggiunga che, là dove, come è legittimo che possa succedere, un consumatore aderisca all’Offerta fidandosi delle sole indicazioni presenti nel messaggio in esame, viene a scoprire le modalità di funzionamento effettivo dell’Offerta una volta che ha ricevuto da ENI la lettera di accettazione della società come nuovo cliente dell’Offerta Eni 3.

40. Ciò detto, in linea generale, la tutela apprestata dalle norme in materia di tutela del consumatore non si commisura alla posizione degli acquirenti dotati di specifica competenza, avvedutezza e di particolari cognizioni merceologiche, ma a quella degli acquirenti di media accortezza (o meglio alla generalità dei consumatori), i quali hanno minore attitudine a rendersi conto delle eventuali manovre ingannevoli del venditore e/o del produttore. 41. Anche la rilevanza statistica dell’indagine di mercato prodotta dal professionista non risulta significativa rispetto al dato percentuale dei consumatori e/o clienti destinatari delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dal Professionista in rapporto al numero di clienti contattati per l’indagine statistica. Il campione, poi, non può essere considerato rappresentativo trattandosi di consumatori già iscritti al programma fedeltà Eni per i quali pertanto il meccanismo di funzionamento della promozione è già conosciuto e, comunque, il fatto che un terzo dei consumatori intervistati non abbia capito il meccanismo di funzionamento dell’offerta non è un dato marginale circa la valenza ingannatoria del messaggio.

42. Peraltro, anche la giurisprudenza amministrativa individua il consumatore medio come un tipo di consumatore né pienamente informato ed avveduto, né completamente disinformato e sprovveduto e dal momento che l’individuazione del livello di conoscenza del consumatore medio non può conseguire ad una valutazione condotta in termini meramente statistici è necessario, altresì, tenere conto della rilevanza delle caratteristiche proprie dei beni e/o dei servizi coniugate con le "eventuali" peculiarità del settore merceologico di riferimento.

43. La condotta del professionista risulta inoltre non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, considerato che ENI è il principale operatore nella distribuzione del gas, attivo nel mercato libero per i clienti domestici sin dalla data della sua liberalizzazione, autore di varie campagne commerciali e quindi ben consapevole degli stringenti obblighi derivanti dalle promesse contenute nelle offerte commerciali, e quindi, dovrebbe, in base ai principi minimi del canone di buona fede e correttezza, assicurare ai consumatori non solo un’informazione completa, esaustiva e veritiera in 

merito alle reali caratteristiche ed ai costi dell’offerta pubblicizzata ma anche una corretta presentazione complessiva dell’offerta stessa.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

44. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

45. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

46. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza del professionista trattandosi del principale operatore nel settore gas, dell’ampia diffusione della pratica essendo stata realizzata tramite una campagna pubblicitaria articolata con diverse forme (spot televisivi, cartellonistica stradale) atta a sfruttare, in un momento di particolare attenzione del consumatori verso il risparmio, la leva della convenienza economica come elemento essenziale della campagna pubblicitaria.

47. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere nel periodo tra i mesi di novembre e dicembre 2012 con diversi e ripetuti passaggi sulle principali emittenti televisive.

48. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a ENI S.p.A. nella misura di 270.000 € (duecentosettantamila euro).
In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante in quanto il professionista ha adottato alcuni comportamenti di 
natura precontrattuale al fine di ridurre i potenziali effetti ingannevoli della 

campagna pubblicitaria, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di una campagna pubblicitaria ingannevole, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società ENI S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società ENI S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/97. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il 

modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/06, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, e dell’art. 23, comma 12-
quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

 

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