Friday 07 November 2025 12:04:26

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Elezioni: l’esclusione delle liste per firme sovrabbondanti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 06/11/2025 Pres. Diego Sabatino Est. Marina Perrelli

Il caso Campania i cui principi valgono per tutto il territorio nazianale. Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato depositata in data 6 novembre 2025 con la quale il Supremo Consesso ha affermato che “L’art. 3 della l.r. n. 4/2009, come modificato dalla l.r. n. 17/2024, recita che “Le liste devono essere presentate: (…) b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti”.

Con la legge regionale n. 4/2009 la Regione Campania ha regolamentato alcuni aspetti della disciplina elettorale, lasciando invariato l’assetto generale previsto dalla normativa statale, il cui nucleo fondamentale è costituito da un complesso di disposizioni rinvenibili nella legge n. 108/1968, nella legge n. 43/1995, nell’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999 e nella legge n. 165/2004, come modificata dalla legge n. 20/2016, che stabilisce i principi a cui è sottoposta la potestà legislativa della Regione in materia elettorale.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle corrispondenti previsioni in materia di elezioni provinciali, ha escluso la possibilità di valutare in concreto se il superamento del numero massimo di sottoscrizioni degli elettori abbia comportato o meno un vulnus ai principi tutelati dalla normativa.

Già con la sentenza n. 83/1992 la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 30, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 570/1960 perché la scelta operata dal legislatore nel fissare il numero massimo di sottoscrizioni risponde a un’esigenza non irragionevole, essendo diretta a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale, evitando che nei piccoli comuni si aprano “precompetizioni elettorali”. 

Tornando sulla questione riferita però alle elezioni provinciali la Corte nell’ordinanza n. 407 del 1999 ha escluso l’illegittimità di disposizioni normative che “non consentono all'ufficio elettorale di valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in eccesso” perché una simile facoltà “richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore”, evidenziando che “il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l'intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l'ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale”.Tanto premesso, in presenza di una disciplina di univoca e chiara applicazione riconoscere alla Commissione elettorale ovvero al giudice il potere di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione delle norme sul numero di sottoscrizioni e, quindi, di stabilire lo scarto in aumento di firme consentito, implicherebbe un’inammissibile integrazione della norma non prevista e, in quanto del tutto priva di criteri predeterminati, di indeterminata applicazione. 

Alla luce dei principi esposti dalla Corte costituzionale con riferimento alla conformità agli artt. 3 e 51 Cost. di disposizioni normative identiche a quella applicata nel caso di specie, in quanto anche esse contenenti la disciplina della sottoscrizione delle liste elettorali da parte di un numero di elettori che oscilla fra un minimo e un massimo stabiliti dalla legge, appare condivisibile e costituzionalmente orientata l’interpretazione del citato art. 3 della l.r. n. 4/2009 seguita dal giudice di primo grado, atteso che ne è corollario logico l’eliminazione da parte dell’ufficio elettorale delle liste che non risultino in regola, anche quando le sottoscrizioni superino il tetto previsto dalla disposizione.

In particolare, come evidenziato dal giudice di primo grado, se “la legge avesse inteso prescrivere l’esclusione della lista soltanto nel caso di numero di firme inferiore al minimo e non nel caso di firme sovrabbondanti, avrebbe stabilito soltanto un limite minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste; essendo stabilito nel testo della legge anche un limite massimo di sottoscrizioni, la disposizione non può che essere interpretata nel senso di intendere entrambi i limiti insuperabili per la valida presentazione della lista”.

E la predetta interpretazione trova conferma anche nelle pronunce n. 83/1992 e n. 407/1999 della Corte costituzionale (…)”.
Per approfondire scarica la sentenza per esteso

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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