Monday 20 June 2022 11:31:14
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.6.2022
La vicenda giunta all’attenzione della Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Questore ha disposto il ritiro del porto d’armi in titolarità del ricorrente, con il conseguente ritiro di armi e munizioni in suo possesso, sul presupposto che alcune armi a lui appartenenti risultavano detenute presso l’abitazione del figlio.
Con la sentenza del 20 giugno 2022 il Collegio ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno U.T.G. - Prefettura, ritenendo che il suddetto provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato dall’accertamento dell’avvenuto trasferimento del possesso delle armi, non denunciato, ad altro soggetto non convivente e residente in diverso Comune: in ogni caso, il solo fatto che l’appellato abbia consegnato le armi ad altri, sia pure al figlio, costituisce un grave abuso, dal momento che non è stata rispettata la normativa di settore.
(…)
il trasferimento a famigliari o parenti non conviventi comporta comunque la perdita del possesso dell’arma, e quindi coinvolge la personale responsabilità assunta dal proprietario circa l’onere di diligente custodia delle armi.
Ritiene la Sezione di dover ribadire il principio per il quale va ravvisato un abuso quando il titolare della licenza custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla (cfr. Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4391; Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2407; Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2310 e n. 2309), ovvero con modalità inadeguate (Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5351; Sez. III, 31 maggio 2016, n. 2309): «il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso» e «deve evitare che l’arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri» (v. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727).
Questo principio – affermato dalla Sezione per i casi in cui vi è una dimenticanza o una negligenza da parte del titolare della licenza – va ribadito per il caso estremamente più grave, in cui l’arma sia stata volontariamente consegnata ad altri.
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