Monday 28 March 2022 14:31:25

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Appalti, il recesso della pubblica amministrazione: potere di natura privatistica che incide sulla giurisdizione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 28.3.2022

La Terza Sezione del Consiglio dì Stato con la sentenza depositata in data 28 marzo 2022 ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversia aventi ad oggetto il recesso della pubblica amministrazione dal contratto di appalto. più precisamente si legge nella sentenza che “L’esercizio della facoltà di recesso da parte del committente privato (all’art. 1671, Codice civile), traslata nell’ambito delle commesse pubbliche e riferita al committente pubblico, non cambia la natura del presupposto alla base del recesso, che si sostanzia, in entrambi i casi, in una rinnovata valutazione di opportunità a cui il legislatore connette la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale.

Ed è noto che secondo l’indirizzo fatto proprio da questo Consiglio di Stato in composizione plenaria “Le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006 [oggi art. 109 del d. lgs. n. 150/2016]” (Cons. Stato, Ad. Plen., 20/06/2014, n. 14). Il fatto che, per il committente pubblico, la valutazione di opportunità a monte del recesso sia ontologicamente legata dalla cura dell’interesse pubblico, non consente infatti di ricostruire in termini pubblicistici detta valutazione in modo da riqualificare come interesse legittimo la situazione soggettiva riconducibile al privato che ne viene eventualmente leso. Tale situazione, in un contesto contrattuale nel quale è azionato il diritto potestativo di recedere dall’appalto, mantiene la sua declinazione privatistica.

Per quanto suggestivo, il tentativo di aprire un varco al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo sulle ragioni di opportunità che determinano il recesso passando per una ricostruzione in termini pubblicistici delle valutazioni a monte del recesso esercitato dall’Amministrazione, non può essere incoraggiato, accedendo pur sempre la preventiva attività istruttoria all’esercizio di una facoltà che trova il suo fondamento giustificativo e i suoi limiti in un rapporto contrattuale a dimensione ontologicamente paritetica in cui la veste “esterna” dell’Amministrazione si declina come “contraente” e non come “Autorità”.

Quindi, il recesso si configura come un potere privatistico e i motivi, anche qualora formati ed elaborati in un contesto procedimentalizzato e partecipativo attingendo dall’architettura fornita dalla legge generale sul procedimento amministrativo, come è nel caso di specie, non assumono il rilievo pubblicistico teorizzato dall’appellante.

Il fatto che, sul versante interno, sia stato adottato il modulo procedimentale per giungere ad una decisione ponderata non muta il dato di fondo e cioè che il procedimento resta pur sempre servente e funzionale all’esercizio di una facoltà privatistica generata all’interno di un rapporto paritetico scandito dal binomio diritto/obbligo e non già riconducibile all’adozione di provvedimento amministrativo autoritativo adottato nell’esercizio di una potestà pubblica, nella specie qui per definizione assente.

Pertanto, il TAR ha correttamente declinato la giurisdizione, perché una volta perfezionato il contratto, nel quale è stata pattuita e accettata la clausola del recesso, il potere esercitato dall’amministrazione di recedere si configura come esercizio di una potestà privatistica il cui sindacato giurisdizionale appartiene al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi. (…)”.

Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Giustizia e Affari Interni - Thursday 25 September 2025 09:37:45

Istruttoria processuale: il giudice “può” disporre l’acquisizione di informazione e documenti che siano utili al fine del decidere e che siano nella disponibilità dell’amministrazione

 

“Ai sensi dell’art. 64 c.p.a. il giudice “può” disporre l’acquisizione di informazione e do...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025, n. 7428

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Thursday 25 September 2025 09:24:55

Provvedimento di autotutela: la dichiarazione non veritiera resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, indipendentemente dal rilievo penale della vicenda, giustifica il superamento del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21 nonies legge 241/1990

Si segnala la sentenza depositata dal Colnsiglio di Stato in data 22 settembre con la quale si rileva che il “provvedimento di autotutela...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025, n. 7428

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 22 September 2025 14:50:33

Sanatoria edilizia: l’ignoranza del vincolo paesaggistico non inficia la legittimità del diniego

“l’asserita ignoranza, al momento della presentazione della domanda, del vincolo paesaggistico non inficia la legittimità del di...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/9/2025 , n. 7428

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Monday 22 September 2025 14:30:42

Procedimento amministrativo: il preavviso di diniego non deve contenere una puntuale confutazione analitica

La Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 22.9.2025 ha ribadito la giurisprudenza pacifica a tenore della quale l&...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III sentenza del 22/09/2025 , n. 7431

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Wednesday 10 September 2025 11:37:39

Inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere abusive: l'irretroattività della sanzione pecuniaria

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII del 10/09/2025, n. 7272

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:25:52

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI: Quesito sul calcolo dei tre anni per la determinazione dei giorni di ferie

...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:24:45

AREA FUNZIONI CENTRALI: Quesito circa attribuzione del buono pasto al dirigente che effettua lavoro agile

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:23:15

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su corresponsione maggiorazione retribuzione di risultato a personale in utilizzo a tempo parziale tra due Enti

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 29 July 2025 10:18:32

COMPARTO FUNZIONI LOCALI: Quesito su decorrenza termini di preavviso

Come devono essere...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Thursday 24 July 2025 10:58:34

Permesso di costruire: é possibile iniziare i lavori dopo la scadenza del termine di formazione del silenzio assenso anche se poi la P.A. ha respinto la domanda?

Il giudizio in esame é importante in quanto da una risposta puntuale al tema di ordine generale “se sia possibile pretendere da colui...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 17.7.2025 Pres. S. Martino Est. M. Santise, n. 6324

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top