Wednesday 23 September 2020 11:44:56

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Discredito all’immagine dell’Università La Sapienza: il caso della partecipazione del Comandate della nave Concordia protagonista del tragico naufragio all’Isola del Giglio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21 settembre 2020

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 21 settembre 2020 ha confermato la legittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per la durata di mesi due nonché la sanzione accessoria dell’interdizione, per lo stesso periodo, da tutti gli incarichi accademici adottata dall’Università La Sapienza a carico del Professore che fece partecipare, in qualità di “docente” ad una iniziativa nell’ambito del Master dal titolo “Dalla scena del crimine al profiling” il signor Schettino, che, come è noto, era il comandante della nave “Concordia” e il protagonista del tragico naufragio avvenuto nei pressi dell’Isola del Giglio il 13 gennaio 2012.

Tale vicenda fu attenzionata dalla stampa ed in particolare, si legge nella sentenza,  il quotidiano “La Nazione” dava la notizia della partecipazione nei seguenti termini: “La lezione choc del prof. Schettino. Ora insegna come gestire il panico. Ospite alla Sapienza di Roma: racconta aneddoti e riceve il diploma (...) lo hanno ascoltato in silenzio per quasi due ore (…) Teatro di questa lectio magistralis la Facoltà di Medicina della Sapienza di Roma (…)” (così, testualmente, gli stralci dell’articolo riportati dalla sentenza qui oggetto di appello).

Nel confermare la sentenza di primo grado e rigettare il ricorso proposto dal professore avverso la suddetta sanzione il  Collegio rileva che “Era noto che il signor Alessandro Schettino era sottoposto ad un processo penale di particolare rilevanza mediatica per l’intero Paese e anche internazionale. Tale posizione dell’incolpato, obiettivamente molto delicata all’epoca dei fatti, stante la naturale contrapposizione tra “partito degli innocentisti” e “partito dei colpevolisti”, avrebbe dovuto indurre, prudentemente, a non invitare ad un evento accademico, seppur specialistico e dedicato a soggetti “cultori della materia”, il signor Schettino, in qualità di “commentatore” di un intervento seminariale svolto da un docente, a nulla rilevando che il predetto era stato ospite di diverse trasmissioni televisive, in quanto non è raffrontabile in assoluto l’esigenza dell’informazione dell’opinione pubblica, coltivata dall’attività giornalistica, con l’approfondimento scientifico proprio dell’attività di insegnamento universitario”.

Tale comportamento ha inevitabilmente coinvolto l’immagine dell’Università “La Sapienza”, determinandone “un discredito significativo, per come emerge diffusamente dai numerosi articoli di stampa dell’epoca, nei quali veniva stigmatizzata duramente (e talvolta con accenti sarcastici) la scelta operata dall’Ateneo di invitare il signor Schettino in pendenza del processo penale nel quale era imputato per reati gravissimi che avevano indubbiamente colpito la sensibilità dell’opinione pubblica nazionale e internazionale.

Tali conseguenze -aggiunge il Consiglio di Stato - erano facilmente prefigurabili già all’epoca dell’organizzazione dell’iniziativa, “sicché la condotta mantenuta nella specie dal professor(…) può sicuramente qualificarsi come fortemente incauta e non adeguatamente rispettosa dell’immagine dell’Ateneo, al di là di una valutazione soggettiva dell’esercizio del diritto alla libertà di insegnamento”.

Da ultimo i Giudici di Palazzo Spada rammentano che la valutazione da parte del giudice, dinanzi al quale è contestata la legittimità di un procedimento disciplinare a carico di un pubblico dipendente e la conseguente sanzione, “circa la congruità della sanzione, come la giurisprudenza di questo Consiglio si è più volte espressa nel senso che la determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, insindacabile di per sé dal giudice amministrativo, tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito (circostanza che non si manifesta nel caso di specie).

Il suddetto orientamento interpretativo assunto dalla giurisprudenza, a proposito della congruità della motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare, ha chiarito – in particolare - che il giudice amministrativo, pur non potendo sostituire la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione che esercita il potere disciplinare, può verificare che l'atto sia sorretto da motivazione adeguata e basata su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerare i fatti commessi violativi del corretto svolgimento del rapporto di pubblico impiego, che il provvedimento punitivo contenga o meno una sufficiente connessione logico giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate, la motivazione dell'atto e la sanzione adottata e che, quando le mancanze disciplinari possono dar luogo all'irrogazione di diverse sanzioni, la pubblica amministrazione datrice di lavoro deve specificare adeguatamente le ragioni in virtù delle quali ritiene d'irrogarne una, piuttosto che l'altra, previo esame di tutti gli elementi, al fine di garantire la necessaria adeguatezza tra illecito disciplinare contestato ed irroganda sanzione (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 31 dicembre 2018 n. 7306 e Sez. IV, 28 gennaio 2002 n. 449)”.

Per approfondire scarica la sentenza integrale 

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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