Friday 08 November 2019 10:38:38

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza: la Cassazione fa chiarezza sulle differenze e la punibilità penale o civile

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sezione II del 29.10.2019

La vicenda 

La sera dei fatti in prossimità dell'orario di chiusura di un bar, l'imputato fece ingresso in un locale pubblico chiedendo di recarsi alla toilette per orinare, ma ciò non gli fu concesso perché il bagno del locale era già stato pulito.

Nel locale l’imputato, a fronte del rifiuto di accedere alla toilette, iniziò ad insultare e minacciare i presenti e si sbottonò i pantaloni esibendo le parti intime anche alla presenza dei bambini (tre ragazzi minorenni di cui uno di soli sei anni). Indi l'imputato fu fatto  uscire dal locale ed il titolare ne chiuse la porta di accesso.

L'imputato quindi orinò innanzi alla porta e, poi, iniziò a colpire il vetro della stessa fino ad infrangerlo, non solo con calci ma anche con quello che i testi hanno definito un "coltello" o un "coltellino" aggiungendo frasi minacciose del tipo "ti taglio la gola" o "vi taglio la gola".

La decisione

La Corte di Cassazione Sezione Seconda con sentenza pubblicata in data 29.10.2019 ha, innanzitutto, ricordato che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 527 del codice penale dal d.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il reato di atti osceni rimane punibile con sanzione penale solo nel caso in cui «il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò vi deriva il pericolo che essi vi assistano» perché in caso contrario alla dotta è stata depenalizzata e l'autore è soggetto esclusivamente all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nella vicenda in esame l’imputato lamenta, l'erronea qualificazione della condotta come violazione dell'art. 527 cod. pen. e, quindi, come “atti osceni” in luogo di quella di cui all'art. 726 cod. pen. che punisce gli “Atti contrari alla pubblica decenza” (peraltro a sua volta depenalizzata dal citato d.Lgs. 8/2016).

Come è noto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che «La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione».

Ora, nel caso esaminato dalla Corte  l’imputato “si è tirato fuori le parti intime ... come a sancire che la pipì lui intendeva farla proprio all'interno del bar".

La Corte do Cassazione ha quindi affermato che “Nella sentenza della Corte di appello si legge sempre testualmente: "L'atto non è inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 726 cod. pen. posto che, oltre al bisogno fisiologico che avrebbe potuto soddisfare in luogo appartato, vi fu il suo evidente intento di esibire ai presenti i propri genitali, non solo come sfida ma anche come verecondia sessuale".

Non v'è chi non veda come quella contenuta nella motivazione della Corte di appello circa il fatto che l'azione dell'imputato fosse caratterizzata anche da "verecondia sessuale" - al di là dell'improprio uso del termine "verecondia", trattandosi semmai di "inverecondia" - sia affermazione apodittica atteso che nessun elemento è stato evidenziato nella motivazione ed è desumibile dalle dichiarazioni dei testi così come riportate nella sentenza di primo grado tale da consentire di affermare che ci fosse anche una connotazione "sessuale" nell'azione del *.

Quanto detto già di per sé non consente di configurare la condotta descritta come rientrante nell'alveo dell'art. 527 cod. pen. ma al più di ricondurla in quella di cui all'art. 726 cod. pen., come detto depenalizzato.

Ma vi è di più.

Anche se si volesse rinvenire una connotazione "sessuale" all'azione dell'imputato e, quindi, comunque ricondurre detta azione nell'alveo dell'art. 527 cod. pen., difetterebbe l'ulteriore condizione di cui al secondo comma di detta disposizione di legge, come detto necessaria al fine di ritenere detta condotta ancora penalmente rilevante.

Questa Corte di legittimità ha, infatti, avuto modo di chiarire che «Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen., per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico» (Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, R., Rv. 271811) e, ancora, che «Ai fini della configurabilità del reato cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale)» (Sez. 3, n. 29239 del 17/02/2017, Capuano, Rv. 270165).

Ora, applicando tali principi ai fatti così come ricostruiti dai Giudici di merito, ritiene il Collegio che non possa essere fatto rientrare tra i "luoghi abitualmente frequentati da minori" un bar in orario notturno e prossimo al momento di chiusura, trattandosi di luogo nel quale la presenza dei minori (i figli del titolare e di un avventore) era solo occasionale e la presenza dei quali non poteva essere certo considerata come avente carattere elettivo e sistematico.

Alla luce di quanto osservato si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla contestazione di cui al capo C della rubrica delle imputazioni perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

(…)

Ciò chiarito e, quindi, dato per affermato che i fatti di minaccia si sono svolti così come ricostruiti dai Giudici di merito, si deve rilevare che certamente ci si trova in presenza di una minaccia commessa con armi (l'imputato brandiva un coltello e minacciava di tagliare la gola ai presenti) e quindi in uno dei casi indicati dall'art. 339 cod. pen. così come richiamato anche dal testo normativo (sia quello oggi vigente che quello vigente all'epoca dei fatti) dall'art. 612 cod. pen., che rendono ancora perseguibile d'ufficio il predetto reato e che è stato quindi correttamente configurato. (…) 

Quanto poi, al reato di cui all'art. 635 cod. pen. deve darsi atto che esiste effettivamente un contrasto giurisprudenziale in materia in quanto a sentenze di questa Corte di legittimità nelle quali si è ad esempio affermato che «Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto» (ex ceterls: Sez. 1. n. 8215 del 14/12/2018, dep. 2019, Pataffio, Rv. 274916), si contrappongono altre nelle quali si è affermato che «Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto» (ex ceteris: Sez. 2, n. 26857 del 17/02/2017, Greco, Rv. 270660).

Ritiene tuttavia l'odierno Collegio che la relativa problematica giuridica debba essere risolta caso per caso non essendo sufficiente il richiamo alla natura od alla collocazione del bene.

Un conto è, infatti, un'azione di danneggiamento che attinge una porta che si affaccia sulla pubblica via, che sia compiuta in modo del tutto inaspettato e repentino tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della diretta vigilanza del proprietario o del custode (non potendosi certo pretendere che se anche il proprietario dell'immobile vi si trovi all'interno lo stesso possa costantemente esercitare la vigilanza sulla porta) ed altra cosa è un'azione come quella in esame che si inserisce in un unico contesto spazio-temporale di litigio tra autore e persona offesa tale da lasciare quantomeno presumere l'attuazione di un'azione violenta sotto la diretta osservazione del proprietario che, quindi, avrebbe potuto attivarsi nella difesa, situazione questa che fa venir meno la ratio di maggiore tutela dei beni che si trovano in condizioni di "minorata possibilità di difesa".

Sul punto ha quindi ragione il ricorrente a dolersi della ritenuta sussistenza della condizione di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

Purtuttavia l'azione di danneggiamento così come posta in essere dal *rini non è da ritenersi "depenalizzata" in quanto in essa ricorre un ulteriore elemento  che la rende ancora penalmente sanzionabile, elemento che in fatto è emerso dagli atti e sul quale il pieno esercizio di difesa è stato ampiamente garantito ed esercitato: il danneggiamento si è inserito in un'azione cwatterizzata d3 uni zità spazio-temporale nella quale ii * nel danneggiare il vetro della porta dell'esercizio commerciale ha anche posto in essere delle minacce e ciò rende la predetta condotta ancora penalmente sanzionabile (oltre che procedibile d'ufficio) ex art. 635 cod. pen.

Sul punto deve, infatti, solo essere ulteriormente ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato» (Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996) e, ancora che «Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635 comma secondo n. 1 cod. pen., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo» (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pompili, Rv. 261824).

Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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